Operazioni tracciabili certificate anche dagli estratti conto
Non solo scontrini Pos: valide le prove di banche e intermediari finanziari
3' di lettura
I punti chiave
3' di lettura
Estratti conto o documentazione bancaria in sostituzione delle ricevute cartacee dei Pos, per attestare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili ai fini della deducibilità o detraibilità dell’onere sostenuto: la novità, dettata dall’articolo 8 del Dl 19/2026 (decreto Pnrr), convertito dalla legge 50/2026, si inserisce in un quadro di prassi consolidato dove l’estratto conto – sebbene riconosciuto come prova valida – era qualificato e considerato espressamente come opzionale, residuale e non aggiuntivo. Uno strumento, cioè, cui ricorrere solamente in assenza di altri mezzi di prova circa l’utilizzo di pagamenti in forma elettronica: secondo la gerarchia probatoria stabilita dalla circolare 14/E/2023 (e confermata dalla guida dell’Agenzia alle agevolazioni della dichiarazione 2025), il documento commerciale “parlante” e la fattura elettronica, entrambi con l’indicazione dell’avvenuto pagamento elettronico, già esauriscono di per sé gli oneri documentali in capo al contribuente, rendendo di fatto superfluo l’estratto conto anche in sostituzione delle ricevute Pos.
Dal periodo di imposta 2020, infatti, la detrazione a fini Irpef di determinate spese agevolate spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari, o con altri sistemi di pagamento, garantendo tracciabilità e identificazione dell’autore del versamento e facilitando così eventuali controlli da parte del Fisco.
La strada dell’annotazione
Il contribuente, quindi, può in prima battuta dimostrare l’avvenuto utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili mediante la relativa annotazione, inserita dal percettore delle somme, nella fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale rilasciati. Senza necessità, a fini reddituali, di presentare e conservare le attestazioni cartacee del Pos o gli estratti conto, avvalendosi invece dei due documenti alternativi. Innanzitutto, il documento commerciale quando valido ai fini fiscali, secondo gli articoli 4 e 5 del Dm 7 dicembre 2016.
Per acquisire efficacia fiscale, infatti, legittimando così la deduzione e la detrazione come oneri delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi, il documento deve contenere, oltre alle indicazioni di base – e cioè data, emittente, partita Iva, descrizione dell’operazione, corrispettivo – anche il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente.
L’esercente, chiamato ad annotare la corretta modalità di pagamento, elettronica o in contanti, pena l’applicazione di un’autonoma sanzione dal 1° gennaio 2026, può fornire così all’acquirente un documento autosufficiente a fini fiscali, con cui si attesta la natura dell’onere, l’identità del soggetto che lo ha sostenuto e la tracciabilità del pagamento.








