Dichiarazione dei redditi

Operazioni tracciabili certificate anche dagli estratti conto

Non solo scontrini Pos: valide le prove di banche e intermediari finanziari

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

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Estratti conto o documentazione bancaria in sostituzione delle ricevute cartacee dei Pos, per attestare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili ai fini della deducibilità o detraibilità dell’onere sostenuto: la novità, dettata dall’articolo 8 del Dl 19/2026 (decreto Pnrr), convertito dalla legge 50/2026, si inserisce in un quadro di prassi consolidato dove l’estratto conto – sebbene riconosciuto come prova valida – era qualificato e considerato espressamente come opzionale, residuale e non aggiuntivo. Uno strumento, cioè, cui ricorrere solamente in assenza di altri mezzi di prova circa l’utilizzo di pagamenti in forma elettronica: secondo la gerarchia probatoria stabilita dalla circolare 14/E/2023 (e confermata dalla guida dell’Agenzia alle agevolazioni della dichiarazione 2025), il documento commerciale “parlante” e la fattura elettronica, entrambi con l’indicazione dell’avvenuto pagamento elettronico, già esauriscono di per sé gli oneri documentali in capo al contribuente, rendendo di fatto superfluo l’estratto conto anche in sostituzione delle ricevute Pos.

Dal periodo di imposta 2020, infatti, la detrazione a fini Irpef di determinate spese agevolate spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari, o con altri sistemi di pagamento, garantendo tracciabilità e identificazione dell’autore del versamento e facilitando così eventuali controlli da parte del Fisco.

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La strada dell’annotazione

Il contribuente, quindi, può in prima battuta dimostrare l’avvenuto utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili mediante la relativa annotazione, inserita dal percettore delle somme, nella fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale rilasciati. Senza necessità, a fini reddituali, di presentare e conservare le attestazioni cartacee del Pos o gli estratti conto, avvalendosi invece dei due documenti alternativi. Innanzitutto, il documento commerciale quando valido ai fini fiscali, secondo gli articoli 4 e 5 del Dm 7 dicembre 2016.

Per acquisire efficacia fiscale, infatti, legittimando così la deduzione e la detrazione come oneri delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi, il documento deve contenere, oltre alle indicazioni di base – e cioè data, emittente, partita Iva, descrizione dell’operazione, corrispettivo – anche il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente.

L’esercente, chiamato ad annotare la corretta modalità di pagamento, elettronica o in contanti, pena l’applicazione di un’autonoma sanzione dal 1° gennaio 2026, può fornire così all’acquirente un documento autosufficiente a fini fiscali, con cui si attesta la natura dell’onere, l’identità del soggetto che lo ha sostenuto e la tracciabilità del pagamento.

Lo strumento alternativo è la fattura elettronica che, di per sé, già contiene il codice fiscale o la partita Iva del cessionario/committente: l’eventuale indicazione del mezzo di pagamento elettronico, sebbene al momento non obbligatoria, è in grado di rendere la fattura pienamente idonea alla detrazione o deduzione, senza necessità di documenti accessori quali l’estratto conto o le ricevute Pos.

La documentazione bancaria

La nuova disposizione del decreto legge Pnrr, di fatto, interviene quindi sulla valenza probatoria della documentazione alternativa rispetto a scontrino e fattura elettronici. In questo senso, riconosce piena fungibilità tra ricevuta Pos e documentazione bancaria quando lo scontrino e la fattura elettronica non siano di per sé autoconsistenti.

In questi casi, l’estratto conto bancario, anche in formato digitale, inviato da banche e intermediari finanziari, potrà essere utilizzato in luogo delle ricevute cartacee, generate dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Rispettando tuttavia una duplice condizione: in primo luogo, i documenti bancari dovranno contenere le informazioni relative alle singole operazioni, e quindi data, importo e beneficiario; in secondo luogo, dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.

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