Omicidio stradale incompatibile con gli sconti di pena
di Guido Camera
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No della Cassazione agli sconti di pena previsti in caso di morte o lesioni in conseguenza di altro delitto doloso, se il decesso o il ferimento si verificano in un incidente stradale. Dunque i benefici dell’articolo 586 del Codice penale non si possono applicare ai nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotti dalla legge 41/2016. Inoltre, se il sinistro consiste nello sviluppo possibile, ma ancillare, di un progetto criminoso concepito solo nelle sue linee essenziali, il colpevole può comunque beneficiare dell’istituto della continuazione, il cui effetto è una mitigazione della sanzione penale, ma non di quella accessoria sulla patente. Lo afferma la sentenza 25538/2019, depositata il 10 giugno.
La pronuncia ha riguardato un soggetto che, trasportando cocaina in auto con alcuni complici, non si è fermato all’alt delle forze dell’ordine, scappando a velocità elevata e cercando di travolgere un’auto della Polizia. Dopo l’urto contro un muro, è precipitato in un greto: uno dei passeggeri è morto, l’altro si è ferito gravemente.
La difesa ha invocato l’applicazione dell’articolo 586, ritenendo che le violazioni del Codice della strada derivanti dalle manovre spericolate dell’imputato si identificassero nel reato (doloso) di resistenza a pubblico ufficiale, mentre la morte e le lesioni gravi dei due passeggeri ne sarebbero stati gli eventi colposi, e non delle fattispecie autonome di omicidio stradale e lesioni stradali gravi, come avevano invece ritenuto i giudici di merito. La Cassazione ha rigettato la tesi, spiegando che l’articolo 586 non opera per ogni categoria di omicidio e lesioni, ma solo per le condotte configurabili come omicidio o lesioni colpose “generiche” in base agli articoli 589 e 590, mentre i reati stradali contro la persona previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis sono delle ipotesi speciali che riguardano la circolazione stradale.
Le differenze non sarebbero state da poco: l’articolo 586 avrebbe determinato l’applicazione delle pene previste per l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi “generiche”, aumentate fino al massimo di un terzo, sempre molto inferiori a quelle dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali gravi. Inoltre:
il reato di lesioni colpose gravi, in assenza di querela del diretto interessato, avrebbe potuto non essere perseguibile;


