Cina-Taiwan, duello in Africa: il caso eSwatini e la politica dei dazi zero
dal nostro corrispondente Alberto Magnani
di Guido Camera
2' di lettura
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Non è necessaria una condotta colposa della vittima, per far scattare il concorso di cause che porta a diminuire la pena di chi viene condannato per omicidio o lesioni stradali: basta anche un comportamento anomalo - e incolpevole - da parte della stessa vittima oppure di un altro soggetto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 24820/2021, depositata il 25 giugno.
La pronuncia chiarisce un aspetto disciplinato in modo ampio e non precisissimo. In base alla legge 41/2016, che ha introdotto i reati in questione, l’attenuante speciale del concorso di cause – con la diminuzione della pena fino alla metà – scatta «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole» (articolo 1, comma 2).
Secondo la Cassazione, si ricade nella definizione prevista dalla legge ogni qual volta il comportamento della vittima consiste in una condotta non perfettamente lecita, anche se non necessariamente rimproverabile, come può accadere nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Di conseguenza, l’attenuante fa riferimento a tutte quelle condotte della vittima «esse stesse colpose oppure anomale rispetto all’ordinario svolgersi degli eventi». Senza perciò che venga commesso un illecito, come potrebbe essere una violazione del Codice della strada.
La decisione è interessante in quanto, tra l’altro, ripercorre la genesi parlamentare di una delle poche norme di favore introdotte dalla legge 41/2016, promulgata per offrire al giudice uno strumento per graduare le aspre pene contestualmente introdotte per i reati stradali contro la persona, rendendole in concreto proporzionate all’effettivo disvalore del fatto.
I giudici di legittimità, nella sentenza 24820, ricordano che la formulazione oggi vigente, all’interno del comma 7 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale, è stata modificata dal Senato poco prima dell’approvazione della legge: il testo votato dalla Camera era diverso e prevedeva che la diminuzione di pena scattasse solo quando l’evento fosse «conseguenza anche di una condotta colposa della vittima».