Offese su Whatsapp: se le leggi subito è ingiuria, altrimenti diffamazione
La distinzione è spiegata dai giudici di legittimità
di Pietro Alessio Palumbo
3' di lettura
I punti chiave
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Con la sentenza della Corte di Cassazione 28675/2022 i giudici di legittimità si sono occupati del corretto inquadramento tra ingiuria e diffamazione degli scritti offensivi in una chat Whatsapp.
La custudia di un cucciolo il fattore scatenante
Nella vicenda il fatto consisteva nell'invio, da parte della imputata, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del contatto stesso.
Messaggi scatenati dal fatto che quest'ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l'imputata gli aveva regalato.
L'imputata evidenziava che dalla lettura della chat risultava che la persona offesa aveva immediatamente replicato alle offese pronunziate nei suoi confronti. Il che (a suo dire) significava che era presente e che, quindi, non di diffamazione si era trattato ma, al più, di ingiuria.
La disanima della Cassazione
La Corte di cassazione ha innanzitutto richiamato un suo recente precedente (13252/2021) in cui nell'interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell'invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l'offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ai reati in parola.
Sostiene il precedente evocato che:
- l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
- l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
- se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione;
- l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.
Il concetto di presenza
La decisione in discorso ha poi approfondito il concetto di "presenza" rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che riguardo alla persona offesa vi siano situazioni sostanzialmente equiparabili, realizzate con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza), in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni.
Il riepilogo
Secondo la Suprema corte occorre, dunque, valutare caso per caso:
se l'offesa viene operata nel corso di una riunione "a distanza" (ovvero "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone;







