Nuove regole, cause e accordi: pressing su social media e piattaforme digitali
Le controversie negli Usa e le norme Ue hanno portato gli utenti a prendere consapevolezza di rischi e diritti. Serve una convenzione internazionale
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Per oltre venti anni le piattaforme digitali hanno goduto di un privilegio senza precedenti nella storia del diritto: rispondere praticamente di nulla. La Section 230 del Communications decency act è una norma federale americana del 1996 sulla quale per anni si è basata l’impunità delle piattaforme. L’equivalente europeo è la direttiva sul commercio elettronico recepita in Italia col Dlgs 70/2003, che ha introdotto l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza per i provider, ai quali non poteva essere imposto di monitorare in modo generalizzato i contenuti che trasmettevano o memorizzavano.
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Norme e verdetti
Oggi la cortina di impunità è crollata grazie a nuove norme, come il Digital services act per l’Europa, ma anche a interpretazioni sistematiche di quelle esistenti, secondo le quali i social network non sono hosting passivi ma attivi: giocano cioè un ruolo diretto sui contenuti condivisi. La protezione può venir meno, poi, se la piattaforma non agisce in buona fede verso gli utenti e tramite i suoi algoritmi promuove contenuti dannosi. Il Dsa va ancora oltre: impone alle grandi piattaforme di valutare i rischi sistemici per i minori, contenuti dannosi, dipendenza digitale, profilazione pubblicitaria, e di adottare misure di mitigazione proporzionate, che includono la modifica degli algoritmi di raccomandazione, la limitazione della pubblicità mirata e l’introduzione di sistemi di verifica dell’età.
Che gli algoritmi possano causare dipendenza lo ha stabilito il Tribunale di Los Angeles col verdetto del 25 marzo scorso nella causa rubricata al JCCP 5255, che ha aperto il varco a tantissime azioni simili. Da allora i Tribunali degli Stati Uniti hanno dato il via a migliaia di istruttorie, concluse spesso con accordi milionari con le piattaforme. Le somme concordate andranno agli Stati federali che hanno intentato le cause per favorire progetti rieducativi o informativi, oppure ai privati che hanno ottenuto in proprio un ristoro economico.
In Italia, dal 17 febbraio 2024, l’articolo 54 del Digital services act consente agli utenti di chiedere e ottenere un risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per le violazioni degli obblighi posti a carico dei fornitori di servizi intermediari. Ogni utente, poi, in base all’articolo 53 del Dsa, può proporre un reclamo per le violazioni che riguardino la sicurezza delle piattaforme ad Agcom, designata coordinatore dei servizi digitali per l’Italia. Un meccanismo che può essere attivato anche da associazioni e organizzazioni che agiscano per conto degli utenti, aprendo la strada a istruttorie ed eventuali sanzioni.
Convenzione internazionale
Eppure la strada per la tutela effettiva dei diritti degli utenti dei social network è ancora in salita. Lo sa bene chi ha tentato di contattarli per problemi legati all’utilizzo della piattaforma. A introdurre nuove regole ci aveva provato l’Austria con una legge che aveva previsto l’obbligo per le piattaforme di istituire procedure efficaci e trasparenti per le segnalazioni degli utenti (Kommunikationsplattformen-Gesetz). La Corte di giustizia europea ha ritenuto quella legge in contrasto col diritto dell’Unione europea (sentenza del 9 novembre 2023 nella causa C-376/22). A entrare in gioco è stata ancora una volta la direttiva 2000/31/CE, che vieta agli Stati membri di limitare la libertà economica delle piattaforme. Insomma, un circolo vizioso di norme che negli anni ha decretato una sostanziale impunità.








