Cassazione

«Non sai chi sono io, togli la divisa poi vediamo», esclusa la resistenza a pubblico ufficiale

Le frasi pronunciate dall'automobilista fermato dagli agenti sono generiche e non intimidatorie, non basta la mancata collaborazione per il reato

di Patrizia Maciocchi

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO ANSA

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«Non sai chi sono io, togli la divisa poi vediamo» sonofrasi generiche e non intimidatorie. Va dunque escluso il reato diresistenza al pubblico ufficiale per l'automobilista che, pur agitato e non collaborativo, le pronuncia contro gli agenti che lo fermano per un controllo. LaCassazione ha così respinto ilricorso della pubblica accusa, che contestava l'assoluzione dell'imputato con la formula «perchè il fatto non sussiste», decisa dal Tribunale, in seguito al rito abbreviato. Senza successo il Procuratore generale aveva sottolineato che il giudice di merito non aveva dato il giusto peso al comportamento dell'automobilista che, come risultava dall'annotazione della polizia giudiziaria, nel corso delle verifiche a cui era stato sottoposto, aveva «tenuto una condotta violenta e minacciosa, certamente idonea a mettere in concreto pericolo il bene giuridico tutelato».

Frasi generiche non minacciose

Il Pm chiedeva di valorizzare alcune circostanze: «Appena sceso dall'auto si mostrava scontroso cercando lo scontro fisico faccia a faccia con gli agenti e con le braccia sgomitava e sbracciava verso gli operatori», tentando di dileguarsi al fine di eludere il controllo e con tono di voce alto pronunciava le frasi «non sapete con chi avete a che fare» e «non sapete chi sono io» o «togliti la divisa e vediamo». A dimostrazione dello stato di agitazione anche il fatto che «durante la perquisizione si agitava talmente tanto da far cadere a terra alcune monete che aveva nella tasca dei pantaloni».

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Nessun contatto fisico con gli agenti

Per la Suprema corte però, è una ricostruzione che, nonostante la sua nitidezza, non contiene nessun riferimento adazioni violente contro gli agenti. Vero per i giudici di legittimità è che l'imputato si agitava, ma non contro i poliziotti, senza avere con loro alcun contatto fisico. E anche le frasi dette - precisa la Suprema corte - sono state ritenute, correttamente, nella sentenza impugnata «del tutto generiche e prive di un effettivo contenuto minatorio ovvero integranti ingiurie volgari contro gli agenti e la Polizia in generale».

L'intemperanza, dunque, non basta per far scattare il reato di resistenza, per il quale è necessario distinguere «le condotte attive dell'agente – in cui impieghi la forza per neutralizzare il compimento dell'atto e sottrarsi alla presa, ad esempio in caso di arresto – dalla mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale». Il comportamento di non collaborazione e senza atti violenti non è quindi sufficiente per la condanna.

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