Cassazione

No alle trasfusione con sangue di vaccinati? L'ospedale decide al posto dei genitori

L'ospedale ignora il veto dettato dalla pericolosità della proteina spike e dalla convinzione religiosa secondo la quale nei vaccini sono usate cellule di feti abortiti

di Patrizia Maciocchi

angellodeco - stock.adobe.com

4' di lettura

4' di lettura

Via libera dell'ospedale all’operazione chirurgica per il bimbo di due anni se i genitori subordinano il consenso a condizioni inaccettabili: trasfusioni solo con sangue di donatori non vaccinati contro il Covid-19. Una richiesta che nasceva da una duplice convinzione. La prima riguardava la pericolosità della proteina spike contenuta nel vaccino, la seconda era di ordine religioso, perché i vaccini sono prodotti utilizzando linee cellulari provenienti da feti abortiti. La Cassazione - che affronta il tema per la prima volta - con l’ordinanza 2549, respinge il ricorso della coppia contro il decreto del giudice tutelare che aveva nominato il direttore generale dell'ospedale curatore del minore, perché acconsentisse all'intervento imposto da una grave malformazione cardiaca.

Una scelta che l'ospedale aveva difeso in giudizio visto che la struttura si atteneva a protocolli che impedivano di soddisfare la condizione posta dal padre e dalla madre del piccolo paziente, sia per adeguarsi alle linee guida e alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla donazione periodica e anonima, sia in nome dell'autodeterminazione dei medici.

Loading...

Dunque, per la Suprema corte il no all'intervento si basava su una condizione che non poteva essere soddisfatta e «esprimere il consenso a un trattamento sanitario ponendo una condizione non attuabile equivale a non esprimerlo».

La richiesta irragionevole è come non fatta

Il giudice tutelare ha considerato la richiesta irragionevole, ritenendo attendibile l'opinione espressa dalla comunità scientifica maggioritaria, secondo la quale non vi sarebbe alcuna differenza tra il sangue dei vaccinati e dei non vaccinati. Nel contrasto tra l'opinione dei genitori e quella dei medici ha individuato il miglior interesse del minore nella soluzione che, secondo una determinata letteratura scientifica e i protocolli della struttura sanitaria scelta dai genitori, garantiva meglio la salute del minore. È poi evidente, precisa la Cassazione, che quando il giudice deve fondare la propria scelta su una opinione scientifica tiene conto indubbiamente del fatto che gli studi scientifici hanno sempre un margine di fallibilità e possono essere nel futuro smentiti, e che nessun trattamento medico è assolutamente sicuro, comportando sempre un margine di rischio più o meno rilevante. Il giudizio è stato tuttavia espresso allo stato degli atti e delle conoscenze disponibili e nel momento in cui si doveva intervenire.

Per gli ermellini sono state correttamente superate anche le obiezioni di natura religiosa. La Cassazione premette che non spetta al giudice di legittimità entrare nell'ambito della dottrina religiosa, ricorda che è noto che la Chiesa Cattolica condanna l'aborto volontario e di conseguenza anche la «cooperazione materiale passiva». Nel caso esaminato individuabile, secondo i ricorrenti, nel fatto che per produrre alcuni vaccini si sarebbe fatto ricorso a linee cellulari che provengono da tessuti ottenuti da feti abortiti. E dunque il cristiano cattolico non dovrebbe farne uso.

Le eccezioni della Chiesa Cattolica

Persino la Chiesa ha fatto però delle eccezioni. La nota della Congregazione per la dottrina della fede sulla moralità dell'uso di alcuni vaccini anti-Covid-19, invocata dai ricorrenti, non contiene solo il passaggio che loro hanno menzionato, ma chiarisce che «quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione» e ancora che «la ragione fondamentale per considerare moralmente lecito l'uso di questi vaccini è che il tipo di cooperazione al male (cooperazione materiale passiva) dell'aborto procurato da cui provengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza i vaccini che ne derivano, è remota. Il dovere morale di evitare tale cooperazione materiale passiva non è vincolante se vi è un grave pericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un agente patogeno grave». Tanto basta «a osservare - si legge nell'ordinanza - che se la Chiesa considera “remota” la cooperazione consistente nel fatto di vaccinarsi - ed invero è fatto noto che anche Papa Francesco ha invitato i fedeli a vaccinarsi contro il Covid- ancora più remota deve considerarsi la cooperazione consistente nel sottoporsi a trasfusione di sangue senza sapere se il donatore sia o meno vaccinato contro il Covid e con quale vaccino».

L'identità della persona

In ogni caso - spiega la Suprema corte - i ricorrenti fanno un errore di diritto quando parlano della identità religiosa del figlio da preservare. E l'errore sta nel sovrapporre «totalmente la propria identità religiosa a quella del minore».

L'identità della persona è, infatti, «l'insieme delle caratteristiche che rappresentano l'uomo nel suo progressivo divenire. Essa presenta profili genetici, giuridici, sociali e tutti concorrono nella costruzione progressiva e costante della personalità». I genitori, trasmettendo il patrimonio genetico se sono anche genitori biologici, e in ogni caso esercitando la loro funzione di cura ed educazione, sono i primi a costruire l'identità del minore. Ma devono farlo, «nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Anche un bambino in tenera età - scrive la Cassazione - ha inclinazioni naturali e aspirazioni, ma soprattutto ha capacità, intese come potenzialità del divenire; e si tratta di un divenire che nel progressivo entrare in contatto con persone diverse dai genitori e comunità diverse dalla famiglia può anche evolversi verso scelte diverse, che i genitori sono tenuti a rispettare».

Se è nelle prerogative dei genitori dare al figlio un'educazione religiosa, gli stessi genitori devono mettere in conto scelte future diverse. Non è dunque «accettabile che i genitori adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni caso sempre e comunque sugli altri interessi del minore».

Fa dunque bene il giudice a mettere sul piatto della bilancia le scelte religiose di padre e madre con altri diritti e interessi del figlio minorenne. Tra questi c'è certamente il diritto alla salute psico-fisica e a una crescita armoniosa. Il tutto nell’interesse superiore dei minori.

Riproduzione riservata ©

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti