Tar Lazio

No allo psicologo scolastico se ha i figli nello stesso istituto

Per i giudici far convergere nella stessa persona la funzione genitoriale e quella terapeutica rende meno efficace la seconda

di Pietro Alessio Palumbo

e.

1' di lettura

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Secondo il Tar Lazio (sent.8534/2025) la scuola non può selezionare come psicologo scolastico il professionista che ha il figlio iscritto alla stessa scuola.

I fatti

Nella vicenda la questione riguardava l’esclusione del professionista dalla procedura per il reperimento dello psicologo scolastico da parte di un istituto. A giudizio del Tribunale amministrativo capitolino, in tale scenario, la “concentrazione” nella medesima persona sia della naturale funzione genitoriale sia di quella terapeutica a seguito del reclutamento, avrebbe potuto generare una perdita di autonomia e indipendenza della seconda funzione e comunque un servizio non genuino e non efficace.

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Nel caso specifico gli alunni che avevano rapporti con i figli della ricorrente avrebbero potuto decidere di usufruire o di non usufruire del servizio psicologico proprio in ragione del tipo di relazione che avevano con essi. Per altro verso, in tali circostanze, si è comunque in presenza di un conflitto di interessi strutturale perché si dovrebbe ricorrere ad altro professionista nel caso di richieste del servizio provenienti dagli stessi figli dello psicologo; senza considerare anche che quest’ultimo potrebbe venire a conoscenza della circostanza.

Il parere dell’Ordine

Difatti lo stesso parere dell’Ordine degli psicologi su cui si sono basati i provvedimenti impugnati ha chiarito che solo in caso di istituti scolastici particolarmente grandi o di avviso diretto a due o più professionisti può essere ridimensionato il pericolo sopra richiamato.

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