Netflix & co., come si è arrivati al raddoppio degli obblighi di investimento
È nel 2007 che appaiono le prime indicazioni normative sui servizi on demand. Ora l’aumento con il nuovo decreto per recepire la direttiva sui Servizi Media Audiovisivi
di Andrea Biondi
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I punti chiave
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I giganti dello streaming, da Netflix in giù, avranno obblighi di maggiore investimento in produzioni audiovisive europee e italiane. In termini pratici, dal 12,5% dei propri introiti netti in Italia attuali al 25% del 2025. Buone notizie insomma per l’ecosistema della produzione audiovisiva italiana (anche se il presidente Anica Francesco Rutelli ha invitato a fare attenzione onde evitare di scadere in «sbarramenti anticompetitivi, in particolare per il video on demand») e meno buone per Netflix, Amazon Prime Video e tutti i player del videostreaming che potrebbero trovarsi obbligate a un maggiore esborso.
Per intendere la questione occorre innanzitutto chiarire bene i contorni dell’intervento normativo. Si tratta di uno schema di decreto legislativo per recepire la direttiva europea i cui contenuti sono poi sintetizzati a livello nazionale nel Tusmar (Testo unico servizi media audiovisivi radiofonici). La precedente normativa europea era del 2007, recepita in Italia nel 2010 con il decreto Romani che ha aggiornato il Tusmar del 2005 con modifiche, seppur importanti. Con lo schema attuale invece si arriva a un Tusmar nuovo di zecca. All’interno del quale sono previste varie cose fra cui, appunto, il raddoppio degli obblighi di investimento in produzioni audiovisive europee e italiane per i giganti dello streaming dal 12,5% attuale al 25% del 2025. Ma come si è arrivati a questo?
L’«esordio» dei fornitori on demand
Più o meno la prima svolta avviene nel 2007. Va detto che i fornitori di servizi lineari erano da anni soggetti al rispetto degli obblighi di investimento pari al 10% degli introiti netti annui in opere realizzate anche da produttori indipendenti. È nel 2007 però che i fornitori on-demand vengono contemplati per la priva volta a livello europeo, rispetto al tema degli obblighi di investimento, in particolare con le modifiche apportate dalla Direttiva 2007/65/CE alla Direttiva 89/552/CEE (ossia la Direttiva comunemente nota come “Televisione senza frontiere”, ribattezzata “Servizi di media audiovisivi” proprio nel 2007). La Direttiva del 2007 in realtà non introduce obblighi di investimento specifici per i soggetti dell’on demand, ma prevede un vincolo generale per gli Stati Membri ad assicurare che tali fornitori promuovano le opere europee attraverso, ad esempio, contributi finanziari (menzionati dunque soltanto a titolo esemplificativo insieme ad altre possibili modalità, come assicurare rilievo alle opere europee all'interno del proprio catalogo).
I primi obblighi di investimento (o programmazione) dal 2011
Con la riforma del Tusmar del 2010 per effetto decreto Romani, il legislatore stabilisce che l’Agcom con proprio regolamento, predisponga una disciplina coerente con i principi indicati dalla Direttiva del 2007. Il regolamento arriva nel 2011 (delibera 188/11/CONS) che all'articolo 4-bis, introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano un obbligo specifico in termini di investimenti in opere europee (non è presente il requisito che siano opere di produttori indipendenti) in capo ai fornitori on demand, pari al 5% dei ricavi attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti nell'anno precedente. Il sistema è comunque ancora caratterizzato da una certa flessibilità in quanto tale obbligo è previsto dal regolamento in alternativa all'obbligo di riservare alle opere europee almeno il 20% del catalogo ed è previsto un periodo transitorio di 4 anni durante i quali, per i fornitori che scelgono l'obbligo di investimento, la quota da rispettare annualmente è pari al 2 per cento.
Il legislatore italiano anticipa i tempi
Gli obblighi di investimento previsti dal regolamento Agcom del 2011 si applicano solo in relazione ai fornitori on-demand operanti in Italia. Sarà la direttiva 2018/1808/UE a prevedere la possibilità per gli Stati Membri di estendere tali obblighi anche ai fornitori on-demand stabiliti in altri Paesi ma che si rivolgano al pubblico nei loro territori. Per quanto la Direttiva del 2018 non fosse all'epoca ancora approvata definitivamente (però si aveva già un testo sostanzialmente definitivo), il legislatore italiano del 2017 ha anticipato i tempi.









