Nelle zone sismiche va attestato il rispetto delle norme specifiche
Nelle zone sismiche va attestato il rispetto delle norme specifiche
di Francesco Lanatà
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La legge di conversione del decreto Salva casa non ha introdotto rilevanti modifiche all’articolo 36-bis negli adempimenti rimasti ai professionisti: le novità più significative si limitano agli interventi su immobili in zona sismica.
Accertamento di conformità
Così l’accertamento di conformità nell’ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali presuppone la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica vigente alla presentazione dell’istanza nonché alla normativa esclusivamente edilizia vigente alla realizzazione dell’intervento: in base al comma 3, il tecnico deve rendere una dichiarazione con anche l’anno di realizzazione dell’intervento, dato imprescindibile per determinare la normativa edilizia applicabile.
L’accertamento dell’epoca di realizzazione avviene secondo i precisi criteri già fissati dall’articolo 9-bis del Dpr 380/2001 per accertare lo stato legittimo dell’immobile: il tecnico può provare l’anno di realizzazione dell’immobile utilizzando documentazione come i dati catastali di primo impianto, riprese fotografiche, estratti cartografici e altri atti pubblici o privati.
La questione diventa problematica se la documentazione reperita non consente di provare l’anno di realizzazione dell’intervento: in tale ipotesi, è lo stesso tecnico che deve attestarlo, con una dichiarazione di cui si assume le responsabilità.
Trattandosi di una valutazione di esperienza e conoscenza, il tecnico risponde – anche in modo molto severo – solo nell’ipotesi in cui ha reso dichiarazioni false e dunque solo se volontariamente e scientemente ha reso una dichiarazione non corrispondente al vero.


