Nel fringe benefit anche lo sconto bollette. Deducibili i costi sostenuti dalle imprese
Beneficio riconosciuto in base al contratto collettivo nazionale
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I benefici riconosciuti sotto forma di fringe benefit ai dipendenti sono un costo inerente per le imprese. Come tali possono essere dedotti nel calcolo dell’Ires e danno diritto alla detraibilità dell’Iva. Il discorso vale anche per gli sconti sul costo dell’energia elettrica assicurati ai propri dipendenti ed ex dipendenti in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl).
A fornire questa interpretazione è stata la Corte di giustizia tributaria (Cgt) di Trento con la sentenza 354/11 di fine 2025. Una pronuncia che, seppur con il jet lag temporale tra l’epoca a cui si riferiscono i fatti e i rilievi sollevati dal Fisco, si inserisce in un contesto come quello attuale di grande attenzione che Governo e Parlamento hanno riconosciuto ai fringe benefit, assicurando fino a tutto il 2027 una soglia di esenzione fiscale di 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per i quelli con figli a carico.
L’origine della pronuncia
La vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici trentini nasce dalla contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria nei confronti di un’impresa, che aveva riconosciuto tramite una sua società operativa (poi ribaltati tramite fattura) sconti sul costo dell’energia elettrica sia a dipendenti che a ex dipendenti in pensione. Per il Fisco mancava il requisito dell’inerenza dei costi e quindi mancava sia il requisito per la deduzione dalla base imponibile Ires che per la detrazione dell’Iva.
La Cgt di Trento è di diverso avviso e annulla l’avviso di accertamento. Il ragionamento dietro la motivazione è che gli sconti tariffari sono previsti dal contratto collettivo di lavoro e costituiscono, per il datore di lavoro, un costo connesso alle prestazioni di lavoro dipendente. E non è rilevante – secondo il ragionamento seguito dalla pronuncia - che la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 9513/2023 avesse ritenuto che tali sconti non avessero natura retributiva. Dunque, come spiegano i giudici tributari, «le somme e i valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro sono integralmente deducibili per il datore di lavoro».
L’inerenza
Nel ricordare poi l’orientamento consolidato a riguardo della giurisprudenza di legittimità, viene sottolineato che l’inerenza indica la relazione tra la spesa (o il costo) e l’impresa. Di conseguenza, il costo (o la spesa) assume rilevanza per il calcolo della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione a una precisa componente di reddito, quanto per la sua correlazione con un’attività potenzialmente in grado di produrre utili.









