Stage

Nel Decreto 1° Maggio il limite di 12 mesi di durata per i tirocini extracurriculari

L’emendamento di Luigi Marattin (Libdem) è stato approvato dal testo che ha avuto il via libera in prima lettura dall’Aula della Camera

di Giorgio Pogliotti

 (AdobeStock)

4' di lettura

English Version

4' di lettura

English Version

Fissata in 12 mesi la durata massima complessiva dei tirocini extracurriculari per ciascun gruppo di imprese.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

La norma è stata approvata in commissione Lavoro, durante la conversione in legge del Decreto 1° Maggio che ha avuto poi il via libera in prima lettura dall’Aula della Camera; la proposta reca la firma di Luigi Marattin (Libdem), che aveva annunciato l’emendamento per «evitare l’abuso dello stiramento dei tirocini extracurriculari», e commentato l’approvazione come «un primo passo contro gli stage usati come lavoro precario».

Loading...

Da notare che in chiave di contrasto dei falsi tirocini, a marzo del 2024 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva UE che attualmente è fase di trilogo (negoziato tra Parlamento, commissione e Consiglio).

I tirocini extracurriculari sono sottoposti a specifiche discipline regionali

I tirocini extracurriculari sono disciplinati da specifiche normative regionali. Nel dossier al Dl 1° Maggio i tecnici della Camera sottolineano che questi tirocini sono «percorsi formativi finalizzati all’orientamento e alla formazione professionale», disciplinati dalla legge 234 del 2021 che prevedeva l’adozione, in sede di Conferenza Permanente, di un accordo per la definizione di nuove Linee guida, ancora non adottate.

Restano, dunque in vigore le singole normative regionali e le Linee guida del maggio 2017, antecedenti la legge 23, che definiscono la durata massima dei tirocini extracurriculari in 12 mesi comprensiva di proroghe e rinnovi (24 mesi per soggetti con disabilità), insieme alle quote di contingentamento per ospitare tirocinanti (definite sulla base del numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato impiegati dall’unità produttiva), attribuendo alle discipline regionali e delle Province autonome la definizione del numero di tirocini attivabile in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante.

L’orientamento della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con successivi interventi, ha riconosciuto la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale. L’art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali, mentre attribuisce alla competenza concorrente l’istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (quest’ultima di esclusiva competenza regionale).

In più sentenze (tra le altre, la sentenza 50/2005) la Consulta ha chiarito che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi».

Sulla base di questo assunto, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune disposizioni di legge in materia di tirocini extracurriculari in quanto lesive della competenza esclusiva delle regioni, ragion per cui dai tecnici della Camera arriva il richiamo a «valutare la portata della presente disposizione alla luce del suddetto orientamento della Corte costituzionale».

L’identikit dei tirocinanti e dei soggetti proponenti

Un rapporto di Adapt evidenzia che il 77% dei tirocini attivati in Italia sono indirizzati a giovani sotto i 30 anni, per i quali il tirocinio rappresenta il primo contatto con il mondo del lavoro nel 41% dei casi. Tra i tirocinanti under30, nelle fasce d’età 20-24 e 25-29 anni il 91% rientra nella categoria di disoccupati/inoccupati o neolaureati, mentre i tirocinanti che hanno raggiunto un titolo di studio terziario rappresentano il 25% del totale.

Lo stesso rapporto sottolinea la «quasi totale assenza» tra gli enti accreditati che possono formalmente promuovere e attivare l’esperienza di tirocinio (progettandone i contenuti e lo svolgimento, garantendo la valenza formativa dell’esperienza) delle Università, istituzioni formative che grazie ai propri servizi di placement e orientamento al lavoro potrebbero svolgere un ruolo centrale e invece raccolgono soltanto il 3% delle attivazioni (nel periodo 2020-2022 secondo l’ultimo monitoraggio di Anpal). Mentre i soggetti autorizzati all’intermediazione e i Servizi pubblici per l’impiego insieme raggiungono il 55% delle attivazioni totali.

Adapt: sono un sostituto economico, privo delle tutele di un vero contratto

 Come evidenziato da Inapp a 31 giorni dalla conclusione del percorso, le esperienze alle quali segue l’attivazione di un contratto di lavoro sono soltanto il 48,6% del totale, percentuale che sale al 58% per chi detiene un titolo di studio superiore al diploma.

Per Adapt i tirocini extracurriculari si sono trasformarsi in un «canale improprio di ingresso nel mercato del lavoro», troppo spesso «si sono ridotti a esperienze a basso contenuto formativo, utilizzate dalle imprese per colmare fabbisogni temporanei di manodopera, senza garantire reali prospettive di crescita professionale», un «sostituto economico e privo di tutele di un vero e proprio contratto di inserimento al lavoro che manca oggi nel nostro ordinamento dopo l’abrogazione del relativo schema contrattuale introdotto dalla legge Biagi».

Secondo Adapt questa deriva ha «avuto effetti pesanti anche sull’apprendistato, che resta ancora oggi sotto-utilizzato e soffre di una concorrenza sleale da parte di uno strumento più semplice e meno oneroso per le imprese, ma molto più debole per i giovani». Ragion per cui, il presidente della Fondazione Adapt, Matteo Colombo, ha proposto l’abolizione dei tirocini extracurriculari, tranne che per gruppi svantaggiati, «restituendo centralità ai percorsi di alternanza curriculare e aprendo spazi concreti che all’apprendistato duale».

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti