Nel Decreto 1° Maggio il limite di 12 mesi di durata per i tirocini extracurriculari
L’emendamento di Luigi Marattin (Libdem) è stato approvato dal testo che ha avuto il via libera in prima lettura dall’Aula della Camera
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Fissata in 12 mesi la durata massima complessiva dei tirocini extracurriculari per ciascun gruppo di imprese.
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La norma è stata approvata in commissione Lavoro, durante la conversione in legge del Decreto 1° Maggio che ha avuto poi il via libera in prima lettura dall’Aula della Camera; la proposta reca la firma di Luigi Marattin (Libdem), che aveva annunciato l’emendamento per «evitare l’abuso dello stiramento dei tirocini extracurriculari», e commentato l’approvazione come «un primo passo contro gli stage usati come lavoro precario».
Da notare che in chiave di contrasto dei falsi tirocini, a marzo del 2024 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva UE che attualmente è fase di trilogo (negoziato tra Parlamento, commissione e Consiglio).
I tirocini extracurriculari sono sottoposti a specifiche discipline regionali
I tirocini extracurriculari sono disciplinati da specifiche normative regionali. Nel dossier al Dl 1° Maggio i tecnici della Camera sottolineano che questi tirocini sono «percorsi formativi finalizzati all’orientamento e alla formazione professionale», disciplinati dalla legge 234 del 2021 che prevedeva l’adozione, in sede di Conferenza Permanente, di un accordo per la definizione di nuove Linee guida, ancora non adottate.
Restano, dunque in vigore le singole normative regionali e le Linee guida del maggio 2017, antecedenti la legge 23, che definiscono la durata massima dei tirocini extracurriculari in 12 mesi comprensiva di proroghe e rinnovi (24 mesi per soggetti con disabilità), insieme alle quote di contingentamento per ospitare tirocinanti (definite sulla base del numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato impiegati dall’unità produttiva), attribuendo alle discipline regionali e delle Province autonome la definizione del numero di tirocini attivabile in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa del soggetto ospitante.








