Corte costituzionale

Negli studi associati l’Irap non è più un automatismo

Non c’è assoggettabilità con la personalità della prestazione.Superato il criterio dell’organizzazione. Prova a carico dell’Agenzia

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La Corte costituzionale, chiamata a risolvere alcune questioni di potenziale contrasto della normativa Irap sulle associazioni professionali con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, ha fissato, con una sentenza interpretativa di rigetto (sentenza n. 153 del 2026, su «Il Sole 24 Ore» del 25 luglio 2026), fondamentali paletti interpretativi in materia.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Le opzioni interpretative

In primo luogo, la Consulta bolla come errato l’indirizzo, sostenuto anche dall’ agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2022), secondo il quale la disciplina Irap, ancorchè non menzioni espressamente le associazioni professionali tra i soggetti passivi, li assimilerebbe tout court alle società semplici (articolo 3, comma 2, lettera c Dlgs 446/1997) trascinandole entro il perimetro impositivo Irap per la mera circostanza della loro esistenza.

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In secondo luogo, la Corte osserva come, invece, la lettera dell’articolo 5, terzo comma Tuir , esistenza di una associazione professionale. Affinché venga ad esistenza un soggetto passivo d’imposta diverso e autonomo rispetto alle persone fisiche che lo compongono occorre infatti che l’attività professionale sia effettivamente svolta in comune e dunque in modo sostanzialmente spersonalizzato. Ove, per converso, la professione sia esercitata personalmente, individualmente, autonomamente dai singoli associati, tale circostanza prevale sulla veste associativa prescelta, sicché l’attività resta riferibile alle singole persone fisiche che la compongono, come tali sottratte al tributo giusto il disposto dell’articolo 1, comma 8, Dlgs 446/1997.

In terzo luogo, sempre secondo il giudice delle leggi, tale criterio è essenziale anche per regolare l’ipotesi in cui, nell’ambito della medesima associazione, l’attività professionale sia svolta dai professionisti associati in parte in modo individuale, in parte in forma associata. In tal caso, il reddito di «esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati», cioè «generato unicamente dal lavoro personale di questi» non sarà assoggettabile ad Irap se adeguatamente separato da quello prodotto dalle altre attività espletate avvalendosi dell’organizzazione dell’associazione professionale.

In quarto ed ultimo luogo, sul piano probatorio, posto, che l’attività professionale è svolta di regola individualmente e che alcune attività sono riservate, dalle rispettive leggi professionali, al singolo professionista inteso come persona fisica, è onere dell’agenzia delle Entrate dimostrare il requisito di assimilazione delle associazioni professionali alle società, consistente nell’effettivo esercizio in forma associata della professione.

Le ricadute

Queste opzioni interpretative, oltre a consentire alla Corte di respingere le censure di illegittimità incostituzionali che altrimenti affliggerebbero la normativa Irap, sono feconde di ricadute applicative per le associazioni professionali.

Per quelle notarili, sulle quali specificamente vertevano le questioni sollevate dal giudice, remittente, la Consulta afferma esplicitamente che non costituiscono un soggetto di imposta diverso dai singoli notai associati, la cui attività è per le sue caratteristiche strettamente personale. Quanto alle altre (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti), seguendo lo stesso ragionamento potranno sottrarsi al prelievo non già per la carenza dell’elemento organizzativo, di fatto divenuto irrilevante, bensì per la mancanza di spersonalizzazione dell’attività professionale di ciascun associato. In proposito, oltre al modo concreto di espletamento degli incarichi, assumerà un cospicuo peso specifico la disciplina che regola la specifica professione, giacché - come testualmente afferma la Corte - alcune attività sono riservate, dalle rispettive leggi professionali, al singolo professionista inteso come persona fisica. Si pensi, ad esempio, alla legge professionale forense secondo la quale, «l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale» (articolo 3, comma 1) ed anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale (articolo 4 bis, comma 3).

In presenza di questi requisiti le associazioni, oltre a non dichiarare e pagare l’Irap per l’esercizio in corso potranno domandare la restituzione delle somme versate in passato, nel termine di 48 mesi dal saldo (ex articolo 38, Dpr 602/1973 richiamato per l’ Irap dall’articolo 25, Dlgs 446/1997, come confermato da risposta a interpello 26 settembre 2024, n. 186), con la precisazione che l’onere della prova, pur gravando sull’Amministrazione, come affermato dalla Corte, allorchè essa intenda accertare la debenza del tributo, in caso di rimborso ridonderà tendenzialmente a carico del contribuente, al quale spetta comunque fornire le ragioni della richiesta di restituzione ex articolo 7, comma 5 bis, ultimo periodo del Dlgs 546/1992.

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