Le sentenze recenti

Maturità, neanche un attacco di panico giustifica la scena muta all’orale

Il Consiglio di Stato ha ricordato che il tentativo di usare il cellulare comporta l’espulsione immediata

di Marisa Marraffino

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Gli esami di maturità sono alle porte insieme all’ansia e all’inevitabile tentazione di portare con sé il cellulare, aggirando i divieti. Le conseguenze però potrebbero essere drastiche.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Il divieto di cellulare

A stabilirlo il Consiglio di Stato che ha recentemente confermato la legittimità dell’esclusione immediata di una candidata sorpresa a maneggiare un cellulare durante la prova di italiano. Inutili i tentativi della difesa della studentessa di distinguere tra «utilizzo» e mero «contatto visivo». I giudici hanno ravvisato un evidente intento ingannatorio nel fatto che la studentessa avesse consegnato un primo telefono alla commissione, trattenendone occultamente il secondo.

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La difesa aveva tentato di giustificare la presenza dello smartphone adducendo un disturbo d’ansia generalizzato della ragazza e un rapporto simbiotico con la madre.

Tutte argomentazioni rigettate dai giudici che hanno confermato la bocciatura (sentenza 7341 del 16 settembre 2025).

Alt scena muta

Anche fare scena muta all’orale può giustificare il mancato superamento dell’esame. Non conta il fatto che il percorso curriculare e i crediti scolastici siano sufficienti. L’ordinanza del ministro Valditara lo prevede espressamente, ma il principio era stato affermato anche dai giudici. Ad esempio, dal Tribunale di Palermo con la sentenza 658 del 24 marzo scorso. A fare ricorso era stata una studentessa di un istituto professionale che aveva avuto sempre buoni voti e si era presentata alla prova orale col punteggio di 48/100. L’ansia però le aveva gioca un brutto scherzo tanto da non riuscire, nonostante la pausa di dieci minuti concessale dalla commissione, a rispondere alle domande nemmeno su argomenti a piacere. Il giorno dopo la candidata aveva inviato alla commissione un certificato medico in cui si attestava che la scena muta era stata causata da un attacco di panico e chiedeva perciò di poter ripetere la prova. Tale richiesta veniva però respinta e la studentessa veniva bocciata.

Per il tribunale, infatti, rientra nell’attività tecnico- discrezionale della commissione la valutazione del colloquio orale così come l’adozione del relativo punteggio.

L’attacco di panico, poi, per i giudici non giustifica la possibilità di poter ripetere l’esame che può essere concessa soltanto quando nel «corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove». Nel caso di specie la studentessa aveva già completamente svolto l’esame e in ogni caso le era stato concesso del tempo per recuperare.

Le altre pronunce rilevanti

Sul piano formale, poi, negli ultimi anni molti studenti hanno lamentato la scarsa motivazione dei giudizi, espressi spesso con un solo numero. Ci ha provato uno studente, che contestava la mancata considerazione del proprio status da parte della commissione. Tuttavia, il Tar Veneto (sentenza 1538 del 10 settembre 2025) ha ribadito che il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene in sé la sua stessa motivazione.

Allo stesso modo, lo status di studente-atleta di alto livello non garantisce una promozione automatica. Gli studenti in questi casi possono beneficiare di alcuni supporti, come le interrogazioni programmate, ma non sono esonerati dal dimostrare il possesso delle competenze minime richieste per il diploma. Anche il Tar Marche con la sentenza 381 del 19 aprile 2024 ha confermato che non servono ulteriori spiegazioni testuali se la valutazione è ancorata a criteri predeterminati.

Particolare attenzione viene riservata agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). A pesare però anche la mancata collaborazione dei genitori. Il Tar Campania, infatti, ha respinto il ricorso di uno studente che lamentava la mancata applicazione di misure compensative, rilevando che la famiglia aveva ripetutamente rifiutato la sottoscrizione del piano didattico personalizzato (Pdp) durante l’anno. I giudici hanno chiarito che, di fronte a una rinuncia documentata dei genitori, la scuola non può essere ritenuta inadempiente per non aver adottato tali misure in sede d’esame (sentenza 6261 dell’8 maggio 2024). Infine, il richiamo a disagi legati al periodo pandemico o al “long-Covid” è stato giudicato irrilevante dal Tar Emilia Romagna, se non supportato da documentazione tempestiva che dimostri un impatto diretto sulla sfera cognitiva del candidato durante le prove (sentenza 149 del 17 febbraio 2025).

Neppure un brutto rapporto con una professoressa interna alla commissione può essere un valido motivo per impugnare una bocciatura alla maturità, se adeguatamente motivata (Tar Lazio sentenza 5722 del 20 marzo 2025).

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