Ncc «libero» se c’è un appalto
di Maurizio Caprino
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I vincoli all’attività di
Con la sentenza 12679/2017 depositata ieri, la Seconda sezione civile della Corte di cassazione tocca due tra i nervi più scoperti del confronto in corso al ministero dei Trasporti fra tassisti e Ncc (tra i quali c’è Uber).
La questione di maggior attualità è quella dell’appalto: nella bozza sottoposta dal ministero alle categorie si “allenta” la principale norma antiabusivismo attuale (l’obbligo di rientrare in sede tra un servizio e l’altro). Viene infatti prevista una deroga se al momento dell’uscita un Ncc ha già registrate sul foglio di servizio più prenotazioni e se, dopo l'uscita, riceve una nuova richiesta con destinazione compresa nel comune in cui si trova la rimessa.
Il caso di Lignano è assimilabile alla prima di queste due ultime fattispecie: ricevere un appalto da un committente per un certo numero di ore equivale ad avere più prenotazioni. La Cassazione ritiene che ciò non sia incompatibile con l’attuale divieto di rivolgersi a una clientela indifferenziata (cosa finora riservata ai taxi, di qui lo scontro con Uber e Ncc): il cliente è ben individuato (è la discoteca), anche se i passeggeri non sono predeterminabili. In sostanza, è il contratto di appalto quello che conta a questi fini.
Quanto, all’applicabilità delle norme antiabusivismo fissate dal Dl 207/2008, la Cassazione chiarisce che le varie sospensioni susseguitesi dal 2010 (Dl 40) fino a prima dell’ultimo milleproroghe riguardano solo l’emanazione di un Dm attuativo. Dunque, i criteri stabiliti dal Dl 207 sono validi.


