La sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi introdotta per il periodo 23 febbraio-15 aprile dal decreto legge Cura Italia a causa dell’emergenza coronavirus vale anche per i pagamenti delle multe stradali, ma non quando l’interessato ha chiesto la rateazione (prevista dall’articolo 202-bis del Codice della strada). Lo ha precisato il ministero dell’Interno, con la circolare 300/A/6218/20/115/28, emanata il 4 settembre.
Così chi non ha effettuato i versamenti mensili che scadevano in quel periodo va incontro alle conseguenze ordinariamente previste per chi non paga la prima rata o due rate successive consecutive: decadenza automatica del beneficio, con obbligo di saldare l’intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata omessa.
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La circolare del 4 settembre chiarisce che la norma che ha consentito di congelare i pagamenti delle multe stradali (l’articolo 103, comma 1-bis del Dl 18/20) va interpretata in modo letterale, perché individua in modo tassativo le fattispecie alle quali la sospensione si applica. Dunque, il fatto che nel comma 1-bis si citino solo i termini «di esecuzione del pagamento in misura ridotta» esclude ogni possibile riferimento alle rateazioni: vale solo al versamento ordinario, quello in unica soluzione.
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