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All’appuntamento col voto il Paese si presenta forte di un’economia in crescita e forti rialzi per azionario e valuta. E ora?
Ascoltalo oradi Maurizio Caprino
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Le multe stradali ricevute durante l’emergenza coronavirus si possono pagare con lo sconto del 30% anche entro 30 giorni, contro i consueti cinque. È la novità principale della corposa circolare del 24 marzo con cui il ministero dell’Interno ha interpretato le numerose misure del decreto legge Cura Italia (Dl 18/2020) su veicoli e circolazione: dalle multe ai ricorsi, dalle patenti alle revisioni, fino all’assicurazione obbligatoria.
Il ministero, con la circolare 300/A/2309/20/115/28 emanata dalla direzione centrale delle Specialità della Polizia, ha incrociato il Dl con le tante altre norme di emergenza emanate nell’ultimo mese che riguardano il settore. Ecco un quadro ragionato
Multe con sconto 30%
L’articolo 108, comma 2 del Dl aveva lasciato molti dubbi sul pagamento delle multe. Il Viminale “apre” il più possibile. Così, per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio, fino al 31 maggio si ha diritto allo sconto del 30% anche prendendosi 30 giorni per pagare. Inoltre, per il Dl 9/2020 e il Dpcm del 9 marzo, il conteggio dei 30 giorni viene sospeso dal 10 marzo al 4 aprile. Il tutto salvo ulteriori proroghe, possibili in futuro.
Unica chiusura è sulla possibilità di fruire dello sconto (previsto dall’articolo 202, comme 1, del Codice della strada) anche per le infrazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo, normalmente escluse dal beneficio: la formulazione dell’articolo 108 non sembrava escludere neanche questo vantaggio, che appariva oggettivamente sproporzionato.
Inoltre, secondo il Viminale, le forze di polizia non hanno un obbligo specifico di riportare sul verbale questi benefici temporanei: la circolare lo ritiene solo opportuno. Si vedrà come la penseranno i giudici di pace cui probabilmente qualcuno si rivolgerà in futuro.