Corte di cassazione, ordinanza 12 luglio 2012, n. 17212
VisualizzaMa la Cassazione corregge il Tribunale, che non ha tenuto conto della norma specifica sui riti civili: l’articolo 7, comma 10, del Dlgs 150/2011 esclude che nei ricorsi contro le multe stradali (e nelle opposizioni a sanzioni amministrative in generale) si possa giudicare secondo equità. A prescindere dal valore della causa. La Corte, quasi a bacchettare il Tribunale, aggiunge che era così anche prima della riforma dei riti civili, perché su questo specifico punto essa riprende la norma precedente (l’articolo 23, comma 11, della legge 689/1981).
È vero che ciò vale espressamente solo per i ricorsi contro le sanzioni amministrative (tra cui le “multe” stradali) e non per quelli contro le cartelle di pagamento relative a quelle stesse sanzioni. Ma la Cassazione ricorda che il suo orientamento costante sulla questione la porta a equiparare le opposizioni contro le sanzioni a quelle contro le cartelle.
Non solo. A prescindere dai precedenti, la Corte aggiunge che «è del tutto logico che la materia...sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all’esplicazione di un potere pubblico».
Tutto questo porta la Corte a cassare la sentenza d’appello e a rinviare la controversia al Tribunale, che dovrà decidere nel merito del ricorso con un magistrato diverso .