Multa non pagata? Il fermo del veicolo diventa effettivo
di Silvio Scotti
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Un manuale operativo completo, dopo le incertezze causate dall’ultimo decreto sicurezza (Dl 113/2018). La circolare del ministero dell’Interno 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 sulle nuove procedure per applicare la misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è complessa, ma coordina il Codice della strada con le altre norme su sequestro e fermo.
La circolare prende le mosse dalle modifiche introdotte nel Codice della strada, limitatamente alla disciplina del fermo e del sequestro, dal Dl 113/2018, sottolineando come l’affidamento del veicolo al possessore costituisca la regola generale. Regola introdotta per non appesantire più il bilancio pubblico con oneri di custodia che tendono a lievitare in modo incontrollato. E che responsabilizza l’avente diritto, sul quale incombono doveri precisi di custodia del mezzo.
Per espresso richiamo della circolare, questa regola tende anche a prevalere su disposizioni particolari quale, ad esempio, l’ipotesi di circolazione con ciclomotori e motoveicoli senza indossare il casco protettivo prevista dall’articolo 171 del Codice. Tuttavia continuano a sussistere casi in cui l’affidamento all’avente diritto non può avvenire, in quanto la finalità stessa delle norme verrebbe esautorata:
mancato pagamento immediato o versamento della cauzione per i titolari di patente di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose che abbiano violato il limite di velocità di oltre 40 km/h, nel caso di sorpasso vietato, di eccedenza del carico in misura superiore al 10% della massa complessiva totale o superamento dei limiti temporali di guida di oltre il 10%;
qualora il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE non provveda al pagamento immediato della sanzione amministrativa ovvero non presti la cauzione prevista dall’art. 207;


