L’addio di Cingolani: «Nato difficile da smantellare, ma l’Europa si rafforzi»
di Celestina Dominelli
di Maurizio Caprino
4' di lettura
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La montagna degli annunci estivi ha partorito un topolino. Il pacchetto di misure per i monopattini elettrici annunciato dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, sta effettivamente arrivando con la conversione in legge del decreto Infrastrutture (Dl 121/2021). Ma non avrà né l’obbligo generalizzato del casco né quelli di targa e copertura assicurativa Rc: si limita a una stretta su velocità e sosta sui marciapiedi, alla confisca per gli esemplari truccati e all’obbligo di frecce e stop (da aggiungere alle luci già prescritte).
Norme più severe rischierebbero di compromettere il business di chi i monopattini li noleggia in sharing o li vende. E comunque molte prescrizioni, sia tra quelle approvate sia tra quelle sfumate, rischiano di essere poco attuabili e/o semplicemente ignorate per le carenze dei controlli. Quindi le misure migliori restano il buonsenso, il civismo e la consapevolezza che dei mezzi con ruote piccole e baricentro alto come i monopattini si può perdere il controllo quando meno ce lo si aspetta.
Si scende da 25 a 20 km/h e rimane il limite di 6 km/h nelle aree pedonali. Ridurre la velocità fa diminuire il rischio di scontri e cadute, ma fa aumentare quello di essere investiti dagli altri veicoli a motore con cui si condivide la carreggiata: c’è molta differenza rispetto ai 50 km/h normalmente consentiti agli altri mezzi nei centri abitati (ammesso che rispettino il limite) e l’insofferenza degli altri guidatori per quello che percepiscono come un intralcio da monopattini fa il resto. Inoltre, nella pratica è difficile controllare la velocità di un monopattino, se non altro perché i limitatori elettronici possono essere “aggirati”.
È espressamente sancito il divieto di sosta sui marciapiedi, fugando i dubbi sull’applicabilità del Codice della strada, causati dal fatto che esso vale per i veicoli: i monopattini sono considerati solo dispositivi. Resta il problema della rimozione: non essendo prevista dal nuovo Dl, resta l’articolo 159 del Codice (rimozione e ganasce), forse applicabile solo ai veicoli (la formulazione della norma non è del tutto univoca). D’altra parte, sarebbe difficile rimuovere un mezzo non targato: non si è certi di poterlo identificare compiutamente né di poterlo attribuire al legittimo proprietario.
Così l’unica sanzione evocata dal Dl è quella pecuniaria prevista dall’articolo 158, comma 5 del Codice. E, tra i due importi contenuti in quest’ultimo (41 e 87 euro) pare applicabile il primo, che è per i veicoli a due ruote (come i monopattini). Ma per punire i trasgressori occorre che i vigili li aspettino nei paraggi (non c’è targa), rischiando attese vane.
Fortuna che la sosta selvaggia riguarda quasi solo i mezzi in sharing (per quelli di proprietà c’è un deterrente vero: il furto). E per questi il Dl prevede un rimedio: l’obbligo di foto per dimostrare di aver parcheggiato il mezzo. Senza la foto, la app del servizio continua a far correre il cronometro dei costi di noleggio.
Ma non di rado questa tecnologia dà problemi. E poi non sembrano previste sanzioni per gli operatori che non si adeguano (anche se i principali richiedevano la foto anche prima del Dl Infrastrutture).
Inoltre, alcune aree dei marciapiedi possono essere dedicate alla sosta di tutti i monopattini, a discrezione del Comune. Non sarà necessario segnalarle con cartelli e strisce: basterà pubblicare sul sito web comunale le coordinate Gps. Funzionerà?
Dal 1° luglio 2022 gli esemplari venduti dovranno avere frecce e stop. Quelli già in circolazione dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024. Se il mezzo non ha le caratteristiche legali, ora riordinate dal Dl, scatta la confisca. Quindi non solo se il motore e/o il regolatore di velocità sono “truccati”, ma anche, ad esempio, se si modifica il telaio per ricavare un posto a sedere. O se, oltre alle luci, più in là mancheranno frecce e stop.
Il Dl regola le sanzioni secondo il titolo VI del Codice. Quindi, sconto del 30% se si paga entro 5 giorni, raddoppio oltre i 60 giorni eccetera. I monopattini si considerano in circolazione se «condotti nelle aree e negli spazi» in cui si applica il Codice.