Monitoraggio fiscale, il quadro RW setaccia conti e immobili esteri
Case oltrefrontiera, trading online e rapporti bancari, magari frutto di vecchi lavori all’estero, devono essere riportati nel modello
di Alessandro Borgoglio
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I punti chiave
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Sono un pensionato che vive e risiede anagraficamente in Italia, ma ho un immobile di proprietà e un conto corrente in Francia. Ho saputo che devo dichiararli in Italia in forza del cosiddetto “monitoraggio fiscale”. Potete fornirmi qualche indicazione al riguardo?
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi e, in particolare, nel “Quadro RW”: si tratta del cosiddetto “monitoraggio fiscale” di cui all’articolo 4 del Dl 167/1990. Per quanto concerne gli investimenti all’estero, a titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri; le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
Relativamente, invece, alle attività estere di natura finanziaria, si tratta di quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. A titolo esemplificativo, vi rientrano: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all’estero; polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi).
Tornando al caso del lettore, quindi, avendo egli sia un immobile sia un conto corrente in Francia, salvo che non rientri in una delle casistiche di esenzione dichiarativa (si vedano i quesiti successivi), è tenuto a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, indicando sia l’immobile sia il conto corrente.
Il valore degli immobili situati all’estero, da indicare nel quadro RW, è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.











