Le spedizioni da Paesi extra Ue

Mini pacchi, tassa rinviata ma ecco come sarà e chi pagherà il dazio di 3 euro dal 1° luglio

La Commissione Ue chiarisce che l’applicazione sarà per singolo articolo in base alla classificazione tariffaria e non alla quantità contenuta nelle spedizioni provenienti da Paesi extra Ue fino a 150 euro di valore

di Marco Mobili e Giovanni Parente

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Dopo la decisione del Governo di prorogare fino al 1° ottobre la tassa italiana di 2 euro, il 1° luglio rappresenta una data spartiacque per i mini pacchi provenienti dai Paesi extra Ue per il debutto del dazio comunitario di 3 euro. A spiegare il meccanismo di applicazione sono le linee guida pubblicate sul sito della Commissione europea.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Il dazio guarda ai differenti articoli nel pacco

La commissione Ue spiega che «si tratta di un dazio fisso applicato per articolo (non per pacco) per le spedizioni con un valore fino a 150 euro» e «sarà in vigore fino al 1° luglio 2028, data in cui sarà operativo l’hub dati doganali dell’Ue per il commercio elettronico». La misura - spiega ancora la Commissione - «sostituisce un’esenzione doganale obsoleta che non è più giustificata e che di fatto conferisce un vantaggio competitivo a determinati modelli di business». Ma «non si tratta di una tassa sui consumatori.

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In ogni caso, non va confusa con la tassa di gestione (handling fee) su cui c’è già un accordo in sede Ue per l’applicazione entro novembre 2026. In questo caso l’handling fee è una tassa con lo scopo di coprire i costi di sdoganamento.

Decisiva la diversa classificazione tariffaria

Ma come si calcola il dazio Ue? Le linee guida della Commissione puntualizzano che «il dazio si applica per ogni singolo articolo della spedizione, in base alla classificazione tariffaria (non alla quantità)». Per far capire il meccanismo propone un duplice esempio di spedizione fino a 150 euro di valore proveniente da Paesi extra Ue:

  • una contenente 5 magliette: in questo caso si tratta di un solo articolo e quindi il dazio sarà di 3 euro;
  • una contenente 1 maglietta e 1 orologio: in questo caso si tratta di due articoli e quindi il dazio sarà di 6 euro (3 euro + 3 euro).

I beni interessati

Più in generale i beni interessati dal nuovo dazio sono quelli «in conto deposito fino a 150 euro venduti a distanza (ad esempio: commercio elettronico ai consumatori), indipendentemente dal regime Iva (Ioss, accordi speciali o Iva ordinaria)»

Sono, invece, «esclusi i beni che beneficiano di accordi commerciali preferenziali o di misure dell’Unione doganale, a condizione che l’Iva non sia stata riscossa tramite Ioss e che siano dichiarati nel primo semestre (H1)».

Il responsabile del pagamento

Il responsabile del pagamento del dazio è «il dichiarante del bene, ossia il venditore o l’importatore del bene (titolare di Ioss, utilizzatore di accordi speciali o loro rappresentante indiretto, rappresentante indiretto dell’importatore)». Solo in casi «rarissimi» - puntualizza ancora la Commissione - è «il consumatore (per gli Stati membri che offrono un sistema di dichiarazione online gratuito per i cittadini)».

Importati 5,9 miliardi di articoli con e-commerce nel 2025

Secondo la Commissione, l’obiettivo del dazio è di «garantire parità di condizioni». La soglia di esenzione dai dazi de minimis di 150 euro era stata introdotta per evitare un onere amministrativo sproporzionato per le autorità doganali ma le «importazioni tramite e-commerce sono aumentate esponenzialmente negli ultimi anni, raggiungendo quasi 5,9 miliardi di articoli nel 2025». Il dazio doganale temporaneo di 3 euro sarà applicato fino al 1° luglio 2028. Successivamente, le merci saranno soggette alla normale tariffa doganale.

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