La sentenza

Milano, tutti assolti nella prima sentenza sull’urbanistica

Lo ha deciso la giudice Paola Braggion della settima sezione penale

di Giuseppe Latour e Sara Monaci

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Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Braggion della settima sezione penale. La pm Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della Torre.

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Le grandi inchieste sull’urbanistica che hanno caratterizzato - e colpevolizzato - Milano negli ultimi due anni sembrano avere così una battuta d’arresto. L’anno scorso il filone legato alla corruzione era già stato smontato dal tribunale del Riesame, che dopo un mese dagli arresti in custodia cautelare aveva rimesso in libertà gli indagati (tra cui l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e l’ad di Coima Manfredi Catella); oggi la sentenza assolve tutti dal reato di abuso edilizio.

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Da ricordare che si tratta del primo e solo caso arrivato a sentenza, e che siamo soltanto al primo grado di giudizio: la strada processuale è ancora lunga. Tuttavia non si può non dare a questo passaggio il valore di uno stop, visto che proprio da questa sentenza Milano si aspettava un’indicazione normativa in sostituzione di quello che la politica non è riuscita a fare. Il cosiddetto “Salva Milano”, ad esempio, è morto nel dibattito parlamentare un anno e mezzo fa - e proprio a seguito dell’inchiesta sulla presunta corruzione che ha impedito un dibattito sereno.

Andiamo al caso. Per la procura di Milano, supportata nelle indagini dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, per costruire Torre Milano di via Stresa, alta 80 metri e 24 piani, è stata usata una “Scia con atto d’obbligo”, ossia un’autocertificazione, invece che un Piano attuativo con convenzione urbanistica, che avrebbe preso in considerazione gli annessi servizi da garantire nell’area. Secondo la pm Marina Petruzzella, una nuova costruzione fu fittiziamente fatta passare per una ristrutturazione.

Questa impostazione, che portava alla contestazione di diversi reati, è stata respinta dal tribunale che, in attesa di conoscere le motivazioni della decisione, ha pubblicato una nota, a firma del suo presidente Fabio Roia. Per tutti gli imputati - si legge - «difetta l’elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione emergente dalla nozione di ristrutturazione di cui all’articolo 3 lettera d) Dpr 380/2001 vigente nel 2018 e sulla vigenza ed applicabilità dell’art 41 quinquies comma 6 della legge 1150/42».

Inoltre, «la prassi consolidata del Comune di Milano, discendente dall’applicazione della legge regionale, del Pgt e del regolamento edilizio, avallata dall’avvocatura comunale fino dal 2002, ratificata fino al 2023 con la circolare n. 1 del Comune e sostenuta dalla pacifica giurisprudenza amministrativa dei Tar e del Consiglio di Stato, consentiva l’intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato a Opr srl». In altre parole, la condotta degli imputati era basata su una prassi amministrativa e giurisprudenziale molto diffusa, che solo più avanti sarebbe cambiata.

Questa valutazione d’indagine è significativa perché è la base di molti altri casi: il Comune di Milano, secondo gli inquirenti, non avrebbe tenuto conto della legge sull’Urbanistica ancora valida (la legge Ponte degli anni Quaranta) preferendo “aggirare” le norme sulla ristrutturazione che imporrebbero invece il mantenimento di una sagoma simile a quella precedente (in sostanza: non si può fare un grattacielo al posto di un capannone) e, in casi di grandi modifiche agli spazi circostanti, di avvalersi di un Piano attuativo o di un Permesso a costruire. Per i sostenitori del “modello Milano” invece il Testo Unico dell’Edilizia degli anni Duemila legittimerebbe tali costruzioni.

Altro punto fermo sarà quindi la sentenza su Park Towers di Crescenzago, un altro caso eclatante diventato simbolo di questa vicenda. In tutto la Procura ha messo sotto indagine sessanta casi, di cui almeno 12 particolarmente rilevanti. Spicca tra questi il Bosconavigli dell’architetto Stefano Boeri.

In questo processo la pm lo scorso aprile aveva chiesto 8 condanne per i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva e anche la confisca della Torre. Erano stati chiesti 2 anni e 4 mesi di arresto e 50mila euro di ammenda per Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione paesaggio (nel marzo 2025 anche arrestato per un altro filone sulla corruzione e imputato in diversi procedimenti). Stesse richieste di condanne per gli imprenditori-costruttori Stefano e Carlo Rusconi.

La pm aveva chiesto le pene di 2 anni e 4 mesi di arresto e 50mila euro di ammenda anche per altri due imputati, Franco Zinna, ex dirigente della Direzione Urbanistica milanese, e Gianni Maria Beretta, architetto e progettista; due anni di arresto e 30mila euro di ammenda per Francesco Mario Carrillo e Maria Chiara Femminis e un anno di arresto e 16mila euro di ammenda per Pietro Ghelfi, tre ex funzionari dello Sportello unico edilizia. Niente di fatto. La sentenza assolve tutti. Le motivazioni saranno disponibili entro 90 giorni. Vediamo cosa succederà con un possibile ricorso della Procura.

Nel frattempo, al di là degli effetti penali, le inchieste hanno portato già a qualche conseguenza. Il Comune di Milano è intervenuto pesantemente nell’attività di rilascio dei permessi a costruire, tanto da chiedere agli operatori disponibili una sorta di “ravvedimento operoso”, cioè la possibilità per chi avesse ottenuto la Scia di riaccordarsi con il Comune pagando l’intera somma degli oneri di urbanizzazione. Una procedura insolita e anche dai dubbi esiti, ritenuta necessaria da Palazzo Marino per adeguarsi all’interpretazione normativa degli inquirenti.

I riferimenti normativi che nel frattempo hanno dettato la linea sono stati la sentenza di Cassazione del 21 luglio 2025 sulle Residenze Lac, che sottolinea la necessità di costruire solo dopo il rilascio di un Piano attuativo; la sentenza del Consiglio di Stato del 3 novembre 2025 sulla struttura di Via Fauché (demolita), che ridefinisce i limiti del concetto di ristrutturazione.

E proprio qui risiede l’altro elemento problematico della vicenda. Il tribunale di Milano, con questa decisione, ha espresso in modo chiaro il suo orientamento, ed è molto probabile che sarà confermato in futuro. Diverso è il caso della Cassazione e di altri fronti, come quello del processo amministrativo, nel quale la problematicità di queste procedure potrebbe in futuro essere confermata.

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