Milleproroghe

Medici: il pasticcio giuridico e organizzativo sul lavoro fino a 72 anni

Per il trattenimento il legislatore non ha stabilito paletti o condizioni per cui potrebbero chiederlo sanitari inidonei o con valutazioni negative

di Stefano Simonetti

senior doctors talking in the hospital

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Tre diversi disegni di legge e un continuo affastellamento di norme stralcio costituiscono lo scenario della legislazione sanitaria nella sua odierna confusa approssimazione e tale scenario si è ripetuto in sede di conversione del decreto Milleproroghe 2026 con l’emendamento 5.138, presentato direttamente dal Governo, sul trattenimento fino a 72 anni e sugli incarichi semestrali ai pensionati.

Una norma provvisoria diventata strutturale

Tuttavia, in questa circostanza, alla consueta asimmetria normativa si è aggiunta una singolare disattenzione, sempre che di questo di tratti. Le vicende dei due provvedimenti congiunturali sono ormai radicate nel tempo: gli incarichi ai pensionati risalgono al decreto legge “Semplificazioni” del 2022 e, prima ancora, al primo decreto sul COVID (art. 2-bis, comma 5, del DL 18/2020), mentre il ricorso a trattenimenti e riammissioni è iniziato con la legge di Bilancio 2024. Tali interventi si sono sopra definiti “congiunturali”, ma ormai si possono ben considerare strutturali. Per gli incarichi ai pensionati sono interessati tutti i dirigenti sanitari nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli OSS. Per il trattenimento e la riammissione in servizio sono coinvolti soltanto i dirigenti sanitari, anche del ministero della salute, ma con l’emendamento vengono esclusi gli universitari.

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Ma cosa era successo a fine dicembre ? Semplicemente che nel DL 200/2025 l’art. 5 con i suoi 10 commi prorogava numerose norme di matrice sanitaria, ma non quelle di cui di sta trattando. I motivi potevano essere una semplice dimenticanza, anche se è più plausibile che sia stato volutamente eliminato il ricorso ai pensionati perché negli anni scorsi erano sorte molte questioni – soprattutto da parte dell’INPS e della Corte dei conti – riguardo al problema della cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo. Nasceva tutto dal difficile coordinamento tra le norme previdenziali speciali (tipo quota 100 o opzione donna) con le norme congiunturali per il personale della sanità.

Le proteste dei sindacati e la possibile interruzione dei servizi

Allo sconcerto di tutte le aziende sanitarie per il concreto rischio di interruzione di servizi, ha fatto seguito la formale protesta di un sindacato medico e ciò è stato evidentemente sufficiente per aprire gli occhi ai tecnici ovvero per superare le perplessità di Corte dei conti e INPS. E’ stata, quindi, scongiurata la soluzione di continuità dei due strumenti organizzativi ma l’operazione, complessivamente intesa, desta molte perplessità.

Partiamo dalle motivazioni. Originariamente, si fece riferimento alle esigenze straordinarie cagionate dal COVID e alla necessità di garantire i LEA. Riguardo al trattenimento oltre i limiti di età, il fine era di “fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto” ma anche e, più credibilmente, “di fronteggiare la grave carenza di personale”. La situazione attualmente non è mutata, anzi; le motivazioni sopra richiamate appaiono piuttosto di facciata e le reali finalità coinvolgono valutazioni molto complesse su strategie politiche e sindacali, interessi di categoria, opportunismo personale. Non si dimentichi che le vicende del trattenimento dei medici iniziarono con la famosa lettera aperta di quattro anni fa da parte di sei eminenti primari di rimanere in servizio oltre il limite dei 70 anni, allora vigente.

Le incognite organizzative e giuridiche

Ulteriori perplessità ineriscono all’aspetto organizzativo. Per il trattenimento il legislatore non ha stabilito paletti o condizioni, per cui potrebbero chiederlo sanitari inidonei, con valutazioni negative ovvero con precedenti penali o disciplinari; e quell’esonero dall’iscrizione all’albo professionale per gli incarichi ai pensionati è molto singolare, per usare un eufemismo.

Infine, sul piano strettamente giuridico, qualcosa non torna perché, senza entrare nel dettaglio di complicati tecnicismi, si dovrebbe valutare che la soluzione di continuità delle due norme era irrimediabilmente già intervenuta, perché quello che si sta attuando non è un differimento o una proroga, visto che gli effetti giuridici della disposizioni erano formalmente cessati il 31 dicembre 2025. Si trattava allora di una rinnovazione della norma del 2020 e di quella del 2024, che è tutt’altro. Ma l’aspetto più inquietante è che sembra essere stato violato un principio fondante del nostro ordinamento giuridico, quello sancito dell’art. 11 delle Preleggi, laddove si afferma che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Oltretutto, la domanda sorge spontanea: ma non potevano accorgersene prima ? Tuttavia, sembra che i principi giuridici generali ormai contino davvero, ma fino ad un certo punto.

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