Consiglio di Stato

Maxi sanzione per la pubblicità sui social da falsi consumatori soddisfatti

Comminata dall’Antitrust per pratica scorretta a un'azienda che vende online prodotti dimagranti. Ma è stata esclusa la vendita piramidale

di Patrizia Maciocchi

Credits: Deise Elen (Pexels)

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Post su Facebook e Instagram in cui si racconta la soddisfacente esperienza personale di consumatori di prodotti per la cura del corpo o dimagranti. A pubblicizzare però le qualità degli integratori o delle creme raccomandate sono spesso dei venditori e non degli acquirenti.

 Una pratica commerciale scorretta che il Consiglio di Stato, con la sentenza 2871, stigmatizza, nel confermare la sanzione dell’Antitrust a carico di due società di vendite online.

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Illegittimo condividere esperienze false

Nel mirino dei giudici finisce la strategia che consiste nell’incentivare la condivisione di esperienze di consumo non sempre autentiche. Percorsi personali da parte di presunti consumatori che rendono non chiara, per il consumatore medio, la finalità commerciale del “consiglio”. Una pubblicità occulta che, ricorda il Consiglio di Stato, è vietata ed è molto più insidiosa dello spot palese, in cui la guardia degli eventuali compratori è più alta a fronte di un fine chiaro, mentre lo spirito critico diminuisce nel caso di un messaggio che, apparentemente, arriva da chi dichiara di aver provato personalmente i prodotti traendone dei benefici.

L’orientamento del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, sottolinea dunque che la pubblicità occulta - proposta come un’informazione apparentemente neutrale e disinteressata - rientra tra le pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli previste dal Codice del Consumo (Dlgs 206/2005 articoli 20, comma 2, e 22, comma 2).

Con l’occasione i giudici amministrativi sottolineano che va ricondotta nell’ambito del divieto di pubblicità occulta anche la pubblicità redazionale, che si rivolga al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico «veicolando il messaggio pubblicitario in via surrettizia, in un apparente contesto di esclusiva valenza informativa o di intrattenimento». Anche in questo caso vengono meno «le risorse critiche alle quali il consumatore medio è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria palese».

Nel caso esaminato pesa l’invito, rivolto dalla ricorrente ai venditori, a proporsi essenzialmente come consumatori, facendo largo uso dei loro profili social, «costruendo la propria immagine pubblica di venditore/consumatore, senza chiarire le finalità commerciali e pubblicitarie perseguite», al fine di reclutare nuove adesioni. «Dall’utilizzo da parte dei venditori di registri comunicativi che creavano commistione tra l’ambito privato e professionale - si legge nella sentenza - volti a dissimulare l’intento promozionale delle informazioni condivise sui social media, emerge la scorrettezza della pratica descritta, qualificata ingannevole».

Esclusa la vendita piramidale

Il Consiglio di Stato riduce, da 200mila euro a 160mila euro la sanzione inflitta inizialmente, dopo aver escluso la vendita “piramidale”, che si realizza gestendo una rete di vendita in cui i consumatori agiscono come incaricati e reclutatori di altri consumatori.

Nello specifico nessuna prova che nel piano dei compensi fossero prevalenti i proventi connessi al reclutamento e all’autoconsumo, su quelli derivanti dalle vendite dirette.

Né che gli incaricati fossero «principalmente indotti a reclutare nuovi consumatori, anche per recuperare quanto inizialmente versato».

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