Massofisioterapista: confermata l’esclusione dalle professioni sanitarie
Per il Tar del Lazio è una figura che si connota per la mancanza di autonomia professionale con funzioni accessorie e strumentali
di Pietro Verna
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I punti chiave
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Il massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie ma deve essere considerato un operatore di interesse sanitario, figura che si connota per la mancanza di autonomia professionale con funzioni accessorie e strumentali. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il decreto del ministero della Sanità del 29 marzo 2001 che non include tra le professioni sanitarie la figura del massofisioterapista. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n.2129 del 4 febbraio 2026.
L’origine della vicenda
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui l’Asl Lecce aveva negato ad un massofisioterapista il nulla osta all’apertura di uno studio professionale alla luce nota del ministero della Salute n.00766003 dell’11 dicembre 2024 (“Il massofisioterapista, non essendo un professionista sanitario…privo quindi di autonomia professionale… non può utilizzare in autonomia dispositivi elettromedicali che per destinazione d’uso del fabbricante sono riservati ai professionisti sanitari”).
L’interessato aveva impugnato il provvedimento sostenendo di essere legittimato all’esercizio della professione in virtù del diploma triennale conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971 (Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi) e del decreto del ministero della Pubblica istruzione n.105 del 1997 (Qualifica di massofisioterapista). Tesi che non ha colto nel segno.
I termini della sentenza
Il Tar ha confermato la validità dell’articolo 5 del decreto del ministero della Sanità del 9 agosto 2019 (“l’iscrizione all’elenco speciale dei massofisioterapisti non comporta l’equipollenza o l’equivalenza [ai] titoli necessari per l’esercizio delle professioni sanitarie”) in continuità con l’ orientamento secondo cui:
- il masso-fisioterapista può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni prettamente ausiliarie, mentre non può essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, essendo ad esso riservate attività pur caratterizzate dallo svolgimento di funzioni accessorie e strumentali rispetto alle professioni sanitarie (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7 giugno 2013, n. 3325);








