Il bilancio

Lotta all’evasione, addio al redditometro: dai finti poveri riscossi solo 400mila euro in un anno

Per la Corte dei Conti «resta l’esigenza che vengano assicurati strumenti di controllo efficaci in presenza di rilevanti incrementi patrimoniali non giustificati»

di Lorenzo Pace

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Lo chiamavano il «grande fratello del fisco». Per anni il redditometro - tecnicamente «accertamento sintetico del reddito» - è stato lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate poteva bussare alla porta di chi dichiarava poco ma spendeva molto: la villa, la barca, le auto, i cavalli e persino le roulotte almeno quando nacque lo strumento per stanare “i finti poveri” d’Italia.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Un metodo di accertamento ridimensionato e assolutamente poco amato dalle forze politiche sia dell’attuale maggioranza sia dalle stesse opposizioni in virtù dell’erosione di consenso che produce andare a scandagliare tra i beni mobili e immobili dei contribuenti e sul loro stile di vita.

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A certificarne la definitiva archiviazione sono i numeri del Rendiconto generale dello Stato 2025, pubblicati dalla Corte dei Conti, che raccontano con precisione chirurgica quanto sia ormai residuale l’accertamento sintetico: nel 2025 lo strumento ha prodotto appena 398.457 euro di somme riscosse, a fronte di 35,2 milioni di euro accertati. Il rapporto tra quanto contestato e quanto incassato è dell’1,13 per cento.

Come funziona l’accertamento sintetico

La misura nasce dall’articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 600 del 1973, ed è da sempre la «norma di chiusura» del sistema dei controlli sulle persone fisiche. L’accertamento sintetico, infatti, consente al fisco di ricostruire il reddito reale di un contribuente partendo dalle spese che ha sostenuto o dagli indici che rivelano una capacità contributiva superiore a quella dichiarata. In sostanza: se dichiari 15mila euro l’anno ma hai un Suv, una casa in montagna e mandi i figli in una scuola privata, qualcosa al Fisco non torna e si accende subito la spia rossa dell’analisi di rischio.

Le (continue) modifiche

Negli anni, però, lo strumento è stato modificato così tante volte da diventare, nei fatti, quasi inutilizzabile. L’ultimo colpo è arrivato nell’agosto del 2024 con il decreto Omnibus, che ha riscritto i presupposti per procedere. Oggi l’accertamento sintetico scatta solo se il reddito ricostruibile supera di almeno il 20% di quello dichiarato per almeno un periodo d’imposta, e la differenza deve essere di almeno dieci volte l’assegno sociale annuo - cioè non inferiore a 69.473 euro. Al di sotto di quella soglia, il fisco non può muoversi. La Corte dei Conti parla senza giri di parole di «drastico ridimensionamento» dello strumento.

Il numero di accertamenti

Eppure gli accertamenti nel 2025 sono persino aumentati: 923, il 15,5 per cento in più rispetto agli 799 del 2024. La spiegazione sta nel fatto che queste pratiche riguardano ancora anni d’imposta precedenti alla riforma - il 2016, il 2017, il 2018, il 2019, il 2020 — e lavorano su un portafoglio di contestazioni accumulate nel tempo. Su 923 accertamenti eseguiti, 367 riguardano contribuenti classificati come «evasori totali o para-totali», 206 soggetti con redditi professionali o d’impresa, e 350 «altre tipologie».

Nel 2023 riscossi 3,7 milioni

Quanto all’effettivo recupero, il confronto storico è impietoso. Nel 2023 l’Agenzia delle entrate era riuscita a riscuotere il 13,4 per cento del contestato, più di dieci volte l’1,13 per cento del 2025. In valore assoluto: 3,7 milioni riscossi nel 2023, 580mila nel 2024, 398mila nel 2025. I dati, ricorda la Corte, «confermano lo scarso rilievo che hanno avuto gli accertamenti sintetici nella complessiva strategia dei controlli fiscali anche prima delle modifiche normative intervenute nell’agosto del 2024».

«Resta l’esigenza di trovare strumenti efficaci»

La Corte, tuttavia, non si limita a registrare il declino dell’accertamento sintetico. Nella sua analisi solleva un tema di politica fiscale che va oltre il semplice dato contabile: «Resta l’esigenza che vengano assicurati strumenti di controllo efficaci in presenza di rilevanti incrementi patrimoniali non giustificati, di disponibilità di beni e servizi e manifestazioni di agiatezza» non coerenti con i redditi dichiarati.

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