Liti fiscali, il ricorso conterrà una proposta di conciliazione
Allo studio la possibilità di inserire un’ipotesi di accordo
con l’avvio del processo. Rischio sanzioni per chi rigetta l’intesa con colpa
di Ivan Cimmarusti
3' di lettura
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Il ricorso potrà produrre gli stessi effetti di un reclamo in autotutela, ma potrà anche contenere una proposta di conciliazione preventiva, che – se fatta propria dal giudice in un eventuale successivo contenzioso – potrebbe persino far scattare la responsabilità amministrativa del funzionario che non ha accettato l’ipotesi di accordo per «mala fede» o «colpa grave» come previsto dall’articolo 96 del Codice di procedura civile. Ma potrebbe arrivare anche la possibilità di ricorrere contro l’ordinanza di rigetto della sospensione dell’atto impugnato.
Sono tra i temi – per il momento in una fase embrionale – allo studio del ministero dell’Economia, che sta lavorando per rivedere le disposizioni sul processo tributario, anche sulla base delle indicazioni degli esperti.
L’obiettivo è mitigare la storica litigiosità tra contribuenti e fisco e deflazionare il contenzioso potenziando le prerogative difensive.
Reclamo e conciliazione
Un aspetto preso in considerazione dal Mef riguarda la modifica dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, con quello che potrebbe rivelarsi un vero stravolgimento dell’istituto della mediazione per le controversie di valore fino a 50mila euro. Al suo posto arriverebbe una proposta di conciliazione preventiva che il contribuente – se vorrà – potrà inserire nel ricorso.
Inoltre, il ricorso – in questo caso automaticamente – produrrà anche gli effetti di un reclamo in autotutela. In parallelo, anche un semplice reclamo in autotutela, se avrà tutti gli elementi richiesti per valere come ricorso, ne produrrà gli stessi effetti.






