Il nuovo reato di
lesioni stradali
è
procedibile d’ufficio
e non a querela di parte. Lo ha chiarito la sentenza n. 42346/17 della Corte di cassazione, depositata il 15 settembre. Quindi occorrerà cambiare la norme (articolo 590-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 41/2016), se si vorranno superare le criticità legate all’obbligo di procedere comunque, denunciate anche dalla Polizia stradale, oppure attendere l’attuazione della
riforma penale
, prevista per la prossima estate (si veda Il Sole 24 Ore del 18 settembre). E viene smentita un’interpretazione data nel maggio scorso dal Gip di Milano.
A favore delle procedibilità d’ufficio, spiega la Cassazione, depongono diversi fattori.
Prima di tutto l’intestazione della legge 41/2016: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni stradali». Essa è «chiaramente indicativa della volontà del legislatore di introdurre due nuove figure di reato che, pur descrivendo condotte specifiche e individualizzanti rispetto alle fattispecie base di omicidio colposo e lesioni colpose, assumono caratteristiche a sé stanti, che le rendono meritevoli di una disciplina autonoma».
Corte di cassazione, sentenza 15 settembre 2017, n. 42346
VisualizzaInoltre, la ratio della legge 41 è «operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti» con «un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera autonoma e indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte».
È altrettanto «significativo che la disciplina in esame sia stata inserita in articoli autonomi del Codice penale, rubricati con il titolo del relativo reato e con previsione di specifiche e distinte pene»: il reato ha «specifiche circostanze aggravanti e attenuanti», cosa che ne conferma la natura di fattispecie autonoma.