Lesioni micropermanenti risarcibili, radiografie non sempre necessarie
di Raffaella Caminiti e Paolo Mariotti
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Torna l’incertezza sulla risarcibilità delle lesioni micropermanenti non comprovate da un esame strumentale oggettivo. L’obbligo di tale accertamento fu introdotto nel 2012 in funzione antifrode e confermato dalla giurisprudenza. Ma alcune sentenze hanno negato che l’esame strumentale sia un presupposto imprescindibile del risarcimento e ora a queste si aggiunge l’ordinanza 10819/2019 della Terza sezione della Cassazione.
Nella vicenda decisa da questa ordinanza, il giudice di pace di Padova aveva condannato una compagnia al risarcimento del danno biologico a una danneggiata da sinistro stradale per lesioni micropermanenti, sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato i postumi permanenti residuati senza alcun esame clinico strumentale oggettivo.
Nel ricorso in appello, la compagnia ricordava l’interpretazione letterale dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni così come modificato dall’articolo 32 della legge 27/2012, secondo cui le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento strumentale obiettivo non potranno dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente e che il danno è risarcibile solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
Il Tribunale di Padova confermò la sentenza di primo grado e la compagnia impugnò tale decisione in Cassazione per asserita violazione dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni. Ora la Corte richiama precedenti pronunce (18773/2016, 1272/2018 - si veda Il Sole 24 Ore del 6 marzo 2018 - e 17444/2018) che hanno escluso che l’accertamento strumentale sia un presupposto indefettibile per il ristoro delle micropermanenti.
Ecco, in sintesi, il ragionamento della Cassazione: è vero che il legislatore con la norma del 2012 voleva sollecitare magistrati, avvocati e consulenti tecnici a un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza dei postumi di modesta entità, ma tale rigore non può essere inteso nel senso che la prova di tali lesioni vada fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale.


