Lesioni gravi, promossa (a metà) la procedibilità solo d’ufficio
La Consulta invita comunque il legislatore a ripensare la materia. Discutibile l’esclusione della querela di parte nei casi meno gravi
di Giovanni Negri
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Sulle condizioni di procedibilità per il reato di lesioni stradali gravi e gravissime il legislatore dovrebbe ripensarci. La procedibilità d’ufficio, infatti, oggi prevista sempre e comunque, non è irragionevole e tuttavia presenta elementi di criticità che andrebbero attentamente valutati. Queste le problematiche conclusioni della Corte costituzionale con la sentenza n. 248, depositata ieri e scritta da Francesco Viganò.
La sentenza, prende in esame una serie di questioni sollevate da una pluralità di giudici, ma si sofferma in particolare sui profili di criticità sollevati dal tribunale di Pisa. Per quest’ultimo infatti la disciplina attuale, articolo 590 bis del Codice penale, escludendo la possibilità di procedere a querela nei casi di lesioni diversi da quelli previsti dal comma 2 bis, che delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore sotto effetto di alcol o droghe, sarebbe in conflitto con l’articolo 3 della Costituzione.
A venire così istituito è infatti un trattamento diverso, rispetto alle lesioni gravi o gravissime commesse nell’esercizio della professione sanitaria, oltretutto irragionevole perché impedisce di distinguere tra condotte gravi e meno gravi.
La Consulta, quanto alla differenza di trattamento rispetto all’attività sanitaria, ritiene «non privo di giustificazione» il diverso regime di procedibilità. Questo si pone, infatti, ricorda la sentenza in linea di continuità con interventi che si sono succeduti nel tempo, con il comune denominatore di delimitare l’ambito di responsabiità degli operatori sanitari rispetto ai criteri che si possono applicare alla generalità dei reati colposi, per evitare il fenomeno della medicina difensiva, con spreco di risorse pubbliche e nessun beneficio per la tutela della salute.
È vero però che le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose sono caratterizzate da minore disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa. Possono interessare, tra l’altro, non solo chi guida un veicolo a motore ma anche i ciclisti. La trasgressione di qualsiasi norma del Codice della strada, diversa da quella di chi si assume rischi irragionevoli sotto l’assunzione di sostanze, può poi interessare agli utenti della strada più esperti.
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