Lesioni gravi e gravissime con procedibilità a querela
La riforma penale abolisce la perseguibilità d'ufficio prevista dalla legge 41/2016. Più spazio per giustizia riparativa, tenuità del fatto e messa alla prova
di Guido Camera
3' di lettura
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La giustizia riparativa è uno dei cardini della riforma del sistema penale contenuta nel Dlgs 150/2022 e ha un rilevante impatto sui reati in materia di circolazione stradale. L'entrata in vigore delle nuove misure, originariamente prevista per il 1° novembre, è slittata al 30 dicembre. In questo arco temporale non si possono escludere modifiche, visto il cambio della maggioranza di governo; ma, per i fatti sino allora commessi, dovrebbero rimanere applicabili le norme contenute nel Dlgs, ove più favorevoli.
È il caso dei programmi di mediazione tra vittima e autore del reato, conformi ai principi europei e internazionali in materia, il cui obiettivo è la riduzione degli effetti pregiudizievoli del reato. La gestione è affidata a professionisti appositamente formati, che devono tenere in «equa considerazione» tutti gli interessi in gioco.
Gli esiti del programma di giustizia riparativa possono consistere sia in impegni comportamentali verso la vittima e la comunità sia nel risarcimento dei danni e nell'impegno a eliminare le conseguenze del reato.
Il positivo svolgimento del programma può essere valorizzato nel processo dal difensore grazie ai numerosi interventi contenuti nel Dlgs 150. Come prima cosa, torna la procedibilità a querela per le lesioni stradali gravi e gravissime causate da una violazione generica del Codice della strada, che era stata soppressa dalla legge 41/2016. La norma si applicherà ai procedimenti in corso: in assenza di querela, la vittima dovrà essere avvisata del diritto di proporla nei tre mesi successivi. La modifica aumenta le probabilità di composizione dei conflitti che nascono dalla maggior parte degli incidenti stradali: il mediatore può infatti coinvolgere le assicurazioni, riconoscere che il danno è stato risarcito anche in presenza di un'offerta reale e imporre all'imputato l'obbligo di frequentazione di corsi sulla sicurezza stradale.
Cambia anche l'istituto della particolare tenuità del fatto. Non è più previsto un limite massimo di pena, ma solo quello minimo di due anni – in cui si calcola la diminuente speciale del concorso di cause, introdotta dalla legge 41/2016 per gli incidenti stradali con morti e feriti gravi - e rileva anche la condotta successiva al reato.


