Legge sul consenso, cosa cambia se viene approvata?
Adottando il principio l’Italia si allinea ad altri 21 Paesi che si sono già conformati ai precetti della Convenzione di Instanbul
di Carla Bassu*
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I punti chiave
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Dopo il sì unanime ottenuto la scorsa settimana alla Camera e l’accordo trasversale tra le leader del governo e del principale partito di maggioranza che sembrava aver blindato la riforma, la proposta di legge volta a modificare il reato di violenza sessuale per introdurre in modo esplicito il concetto del “consenso libero e attuale” è stata inaspettatamente bloccata al Senato. Il voto definitivo era atteso per oggi, 25 novembre, ma, a sorpresa, parte della maggioranza ha richiesto ulteriori approfondimenti su un testo che sembrava aver messo d’accordo tutti e che allineava l’Italia alle prescrizioni del diritto internazionale in tema di violenza di genere.
Se il supplemento di indagine fugasse i dubbi dei senatori indecisi e il testo approvato dalla Camera venisse infine confermato, il concetto del “consenso libero e attuale” verrebbe introdotto in modo esplicito nel nostro ordinamento diventando presupposto di liceità degli atti sessuali. Secondo la formula rinnovata dell’art. 609-bis del codice penale «chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
Non si tratta di una novità meramente simbolica ma di un importante cambiamento di prospettiva processuale, che interviene a favore di chi, per dimostrare di aver subito violenza, si trovava spesso esposta a forme di vittimizzazione secondaria.
Ma cosa cambierebbe in concreto?
Nei fatti, fino a ora, nei processi per stupro per provare il sopruso bisognava dimostrare l’elemento della costrizione e della minaccia e in questa fase a chi denunciava veniva chiesto conto di elementi legati al proprio stile di vita o a scelte personali di atteggiamento e addirittura abbigliamento che, non rilevanti per ponderare una violenza, derivavano non di rado in insinuazioni umilianti e sminuenti per le vittime. Così, per esempio, donne soggette al fenomeno scientificamente provato del “freezing”, che letteralmente immobilizza le vittime, incapaci di reagire, muoversi e urlare di fronte alla violenza, dovevano affrontare la frustrazione di dimostrare l’abuso subito.
Allo stesso modo, nel caso di costrizioni avvenute nell’ambito di una relazione consolidata o dopo aver assunto sostanze stupefacenti (volontariamente o involontariamente) l’accertamento della violenza poteva risultare tanto difficile e gravoso da scoraggiare le donne, fino a spingerle a rinunciare alla denuncia, pur di non sopportare il peso di una probatio diabolica.


