Riformando l’intera disciplina del danno non patrimoniale da incidente stradale (articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni), l’ultima legge sulla concorrenza (124/2017) ha voluto chiarire, una volta per tutte, che, in assenza di accertamenti strumentali, le lesioni lievi - e, soprattutto, il trauma minore del collo - non possono dar luogo a danni permanenti risarcibili. Non era una novità: la regola era stata affermata dalla legge 277/2012 e poi avallata da ben due – esplicite - pronunce della Consulta (235/2014 e 242/2015).
Alla base di tutto vi era – e vi è - il principio secondo cui la sostenibilità del sistema dell’assicurazione obbligatoria automobilistica tollera l’accettazione di alcune limitazioni di risarcimento, rispetto alle regole di diritto comune; limitazioni che possono esser giustificate dal tipo di danno, dalla natura del rischio della circolazione nonché dall’esigenza di mantenere i premi assicurativi entro un livello tale da consentire a tutti di assicurarsi.
I tentativi di disinnescare il limite degli accertamenti strumentali (tanto pervasivi per la florida industria dei colpi di frusta) avevano, peraltro, continuato a trovare qualche debole appiglio argomentativo in alcune dissonanti voci giurisprudenziali (si ricorda, in particolare, la sentenza della Cassazione 18773/2016). L’importanza della questione imponeva perciò chiarezza: ecco perché la legge 124/2017 è intervenuta, facendo proprio il principio cardine della sostenibilità (articolo 138, comma 1) e ritoccando, in termini questa volta poco equivocabili, la disciplina delle lesioni lievi. Piaccia o meno, il nuovo articolo 139 mette definitivamente “fuori gioco” i traumi minori del collo, ribadendo la necessità degli accertamenti clinico strumentali obiettivi per la valutazione dei danni di lieve entità, tranne i casi in cui l’autoevidenza della lesione e del danno (ad esempio la perdita di una falange o una cicatrice) li renda superflui. Dopo questo franco intervento legislativo era davvero difficile credere, o anche solo ipotizzare, che il tema del colpo di frusta potesse tornare “di moda”.
Con grande sorpresa, invece, suquesta stessa testata, lo scorso 6 marzo si è lettoun ticolo in cui pareva affermarsi l’esatto contrario, e cioè che il “colpo di frusta” sarebbe ancora risarcibile anche “senza radiografia”. Tale conclusione, insidiosa e fuorviante, trarrebbe linfa da una recentissima pronuncia della Cassazione (la 1272/2018). Senonchè quella pronuncia, pur dando una discutibile interpretazione dell’articolo 139, a parere di chi scrive finisce per confermare che il riscontro strumentale sia imprescindibile laddove - come nel caso dei “colpi di frusta” - l’applicazione delle semplici leges artis sia insufficiente a dare prova rigorosa della lesione.
Insomma, quella sentenza condivide appieno la ratio della legge 124/2017, proprio con specifico riferimento ai traumi minori del collo: ed è proprio in relazione a questi ultimi che, secondo la Cassazione, «l’accertamento strumentale risulterebbe, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede».