La posta del risparmiatore

Le regole per scegliere la giusta polizza per la non autosufficienza

Il lettore chiede lumi sugli strumenti che consentono di fare fronte alle spese in caso di bisogno dell’assistenza: dalla badante alle spese mediche

di Federica Pezzatti

3' di lettura

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Sono un lavoratore dipendente di 54 anni e sto valutando la possibilità di stipulare una polizza Ltc considerato che, a quest’età, i premi previsti sono ancora abbordabili. Premesso che avrei già scartato le polizze che prevedono il pagamento premi “a vita intera” preferendo quelle con pagamento premi temporanei (10/15/20 anni) e copertura “a vita intera”, ho messo nel seguente ordine di importanza le peculiarità che dovrebbe avere la polizza: 1) criteri per la definizione di “non autosufficienza”; 2) la presenza di una indicizzazione o rivalutazione del premio, della prestazione e della, eventuale, rendita; 3) la possibilità e le modalità per usufruire della cosiddetta “riduzione”; 4) l’importo del premio. Che ne pensate?

Lettera firmata

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Risposta a cura di Federica Pezzatti

Con l’allungamento della vita aumenta il numero di malattie croniche invalidanti e con esse la necessità di avere un supporto per l’assistenza nella non autosufficienza. A questo servono le polizze assicurative ad hoc. Il tema sarà sempre di più centrale in futuro visti i trend: tenuto conto del gelo demografico la rete familiare faticherà in futuro a sorreggere la popolazione senior. In questo contesto la copertura assicurativa Ltc (long term care) , nota anche come polizza per la non autosufficienza, costituisce una fondamentale forma di tutela familiare (quindi non solo personale) ed il suo interesse verso questo prodotto rappresenta un indice di sensibilità economica e civile, specialmente in considerazione della carenza di pubblicità e promozione che se ne fa in Italia dove queste polizze sono ancora poco diffuse. È altrettanto condivisibile il proposito di acquistare il prodotto prima che l’età anziana lo renda economicamente “inaccessibile” sia per via degli importi molto alti dei premi annui richiesti già dalla soglia dei 55-60 anni in su, sia per le “condizioni assuntive” molto restrittive in merito alle condizioni di salute del potenziale assicurato. «Per quanto attiene alla forma contrattuale, il pagamento del premio “temporaneo” consente sicuramente una migliore pianificazione – spiega Claudio Raimondi, attuario esperto in materia e amministratore delegato di For Care –, è altrettanto vero che poterlo spalmare su un orizzonte più ampio (fino a vita intera) consente un minore onere relativo e comunque, in caso di sinistro l’interruzione del pagamento del premio è sostanzialmente garantita da ogni compagnia – continua Raimondi, che ci ha aiutato a rispondere ai quesiti del lettore –. In merito alla forma di rendita, proprio per la peculiarità dell’evento assicurato, è ovviamente da prediligere quella a vita intera». Rispondendo alle sue domande per punti: 1) dal punto di vista prettamente matematico e probabilistico, effettivamente sarebbe da privilegiare la polizza che eroga la prestazione di rendita al riconoscimento di quattro Adl (activities of daily living, ossia azioni della vita quotidiana) su sei, oppure 45 su 75 (nelle formulazioni a punteggio).

«Vale la pena però di condividere una riflessione fatta più volte con diverse compagnie – spiega Raimodi – . Le Adl sono tutte fattivamente correlate l’una con l’altra. Il riconoscimento da parte dell’accertatore non riesce ad essere analitico/oggettivo, neppure introducendo tabelle centesimali. Sarebbe meglio perciò, piuttosto che soffermarsi solo sull’aspetto matematico, considerare aspetti più qualitativi riportati nelle condizioni di assicurazione (Cda), quali per esempio “la forma di accertamento” (soffermandosi a verificare da chi viene eseguita), oppure l’inclusione in copertura di patologie neurodegenerative, le quali possono tradursi in reali stati di non autosufficienza malgrado non prevedano nemmeno una Adl compromessa (è il caso dell’Alzheimer).

2) Tanto più si è giovani e, di conseguenza, tanto maggiore è l’orizzonte temporale che si vuol tutelare, tanto più sarà importante rivolgere l’interesse verso prodotti che prevedano meccanismi diretti o indiretti di rivalutazione della prestazione di rendita, come la possibilità di adeguare la rendita mediante l’acquisto nel tempo di tranche aggiuntive di rendita assicurata; 3) con la “riduzione” il contraente può procedere all’interruzione (o sospensione) del versamento del premio per un numero predeterminato di anni antecedenti alla scadenza finale; l’eventuale prestazione di rendita sarà comunque garantita ma le condizioni alle quali la stessa verrà corrisposta potranno essere anche molto diverse da quelle inizialmente stabilite; la regola di riduzione della rendita richiama principi di proporzionalità tra gli anni in cui l’assicurato si era impegnato a pagare il premio e quelli effettivamente pagati. I termini della “riduzione” sono contemplati all’interno delle Cda e rappresentano un aspetto tanto più rilevante, quanto maggiore è il premio annuo oppure tanto più lunga è la durata prevista del pagamento del premio. 4) Oltre a valutare l’importo del premio in senso assoluto, vale la pena soprattutto commisurarlo alle garanzie prestate, fra cui Raimondi menziona, in rigoroso ordine di importanza, l’importo della rendita mensile garantita, l’inclusione in copertura anche delle non autosufficienze derivanti da patologie già note all’assicurato, inclusione in copertura delle patologie neurodegenerative, condizioni e tempistiche di accertamento del sinistro.

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