La stretta antifrode accompagnata da controlli lunghi e complicati
di Maurizio Caprino , Valentino Tamburro
3' di lettura
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La stretta contro le frodi Iva sulle vetture usate provenienti da Paesi Ue è a regime da quasi un anno, ma non di rado i controlli sono lenti e con prassi variabili sul territorio, mettendo in difficoltà anche i commercianti in regola e le agenzie di pratiche che assistono loro e i clienti privati. Non pare che ne vada dell’efficacia antifrode del nuovo sistema, per ora riconosciuta da tutti. Ma proprio per questo si stanno rivelando ormai restrittivi i limiti alle compensazioni Iva introdotti nel 2007, quando l’evasione dilagava.
Fu quella l’epoca della prima stretta con il blocco delle immatricolazioni in Italia in assenza di versamento Iva. Tuttavia le frodi sono continuate fino al 2020: ci sono casi in cui è lecito non versare l’Iva e gli operatori scorretti fanno in modo di rientrarvi pur non avendone titolo (si veda la scheda a destra), ricorrendo anche a documenti falsi che comportano di per sé responsabilità per loro e talvolta anche per i clienti finali.
La svolta è arrivata con l’articolo 9 del Dl 124/2019, attuato con il provvedimento 17 luglio 2020 dell’agenzia delle Entrate, che affronta il caso di frode diventato più frequente: l’acquisto di vetture all’estero da parte di commercianti facendolo risultare effettuato direttamente dai propri clienti. Il provvedimento ha ulteriormente ristretto i margini di manovra di coloro che in passato evitavano i controlli del Fisco, presentando direttamente i documenti alla Motorizzazione: il punto 5.1 dispone che tutte le fattispecie che consentono di non versare l’Iva prima dell’immatricolazione siano preventivamente verificate dell’Agenzia «nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza» per ottenere la convalida che sblocca l’immatricolazione. Inoltre, se dalla verifica dovessero emergere gravi elementi di rischio di frode, «al fine di consentire l’esecuzione di riscontri specifici e più approfonditi da parte delle strutture competenti per il controllo, il termine può essere esteso di ulteriori 30 giorni».
La verifica e la sua tempistica sono ora al centro della strategia antifrode. E qui si concentrano i problemi attuali, riferiti da operatori qualificati a livello nazionale. In alcune città, gli uffici chiedono chiarimenti anche quando la differenza lorda fra il prezzo di acquisto estero e il prezzo della prima vendita del veicolo in Italia non appare anomala (se si considerano costi di trasporto, oneri finanziari, spese di gestione eccetera). Visto che l’Agenzia determina i valori normali sulla base delle quotazioni di banche dati che sono tra i riferimenti riconosciuti in tutto il mercato, le richieste potrebbero essere dovute all’assenza di linee guida interne sul tema.
Ricevuti i chiarimenti, le pratiche non sempre vengono sbloccate subito. Forse pesa anche l’incertezza giuridica sulla possibilità di revocare l’immatricolazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 marzo), nel caso in cui un futuro esame più attento dovesse far emergere illeciti. In ogni caso, ci sono uffici che faticano a rispettare le scadenze previste dal Provvedimento (altri invece evadono le pratiche anche in quattro-cinque giorni). E il rispetto dei termini è fondamentale sia per un rapporto in buona fede tra Fisco e contribuenti sia per quello commercianti-clienti. Inoltre, nel caso di specie, trovano applicazione i princìpi di non discriminazione e di proporzionalità sanciti dalla legislazione unionale europea.


