La recidiva scatta anche se la messa alla prova è positiva
Il reato precedente si estingue ma il giudice può ancora considerarlo
di Marisa Marraffino
2' di lettura
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L’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova può essere valutata dal giudice come “recidiva stradale” idonea a far scattare la revoca della patente di guida. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 32209/2020, depositata lo scorso 17 novembre.
Il caso nasce dall’impugnazione di un imputato che aveva patteggiato la pena, condizionalmente sospesa, di un mese e 10 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il giudice accoglieva la richiesta di pena come da accordo tra le parti e disponeva, a titolo di sanzione accessoria, la revoca della patente di guida, visto che al conducente due anni prima era stato contestato il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Per quest’ultimo procedimento, però, il giovane aveva chiesto la sospensione del processo con richiesta di messa alla prova che era ancora pendente.
Contro la sentenza faceva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la mancata sussistenza della recidiva per due motivi.
Il primo perché il processo per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti era ancora in corso, visto che la messa alla prova non era ancora stata conclusa; il secondo perché l’esito positivo della messa alla prova avrebbe estinto il reato e quindi la sentenza di proscioglimento non avrebbe potuto essere valutata come recidiva stradale.


