La madre del guidatore etilista non evita la confisca
di Maurizio Caprino
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Un genitore non può sperare di evitare la confisca del veicolo a lui intestato, se lo affida al figlio alcolista e questi commette il reato di guida in stato di ebbrezza grave. Lo ha stabilito la Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 33231/2019.
Quando c’è l’ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro), l’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada prevede anche la confisca del mezzo. Unica eccezione, quando il veicolo «appartiene a persona estranea al reato».
Il concetto di estraneità al reato è sempre stato interpretato in modo molto largo, per responsabilizzare i proprietari di veicoli e limitare i casi in cui la confisca (deterrente di riconosciuta efficacia, introdotto nel 2008) può essere elusa con prestiti e intestazioni “di comodo”. Quindi, non basta il solo fatto che l’intestatario non sia chi ha commesso il reato.
Inoltre, per essere considerato estraneo all’infrazione, un proprietario non solo non deve contribuirvi attivamente, per esempio affidando il veicolo a una persona palesemente ebbra: occorre pure che eviti atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del mezzo (sentenza 2024/2007). Per esempio, non deve essere a conoscenza nemmeno di potenziali ebbrezze.
È in quest’ultimo filone che s’inserisce la sentenza 33231/2019, che riguarda un uomo andato a sbattere contro un’auto in sosta mentre guidava con tasso alcolemico di 2,82 grammi/litro l’auto intestata alla madre.


