La guida senza patente resta un reato con recidiva specifica
di Guido Camera
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Il reato di
Codice della strada) perché il giudice aveva ritenuto che la recidiva contestata - costituita da un condanna per furto nei due anni prima - aveva impedito di riconoscere l’ipotesi di guida senza patente depenalizzata, cioè solo quella in cui non ricorre la recidiva nel biennio.
La difesa sosteneva che la depenalizzazione doveva comunque scattare, grazie al giudizio di comparazione delle circostanze del reato operato dal giudice nel caso concreto: la recidiva era stata infatti bilanciata con l’attenuante della minore età. La Cassazione riconosce che si è in un’ipotesi depenalizzata, ma per motivi diversi. Lo fa con un articolato ragionamento.
Prima di tutto chiarisce uno snodo importante del Dlgs. La depenalizzazione riguarda tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, anche se nelle fattispecie aggravate sono puniti anche (o solo) con pena detentiva; tuttavia, l’articolo 1, comma 2, del Dlgs spiega che «le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato», come tali non soggette al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Bilanciamento che può invece operare - solo ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, non anche della esclusione della punibilità - per i fatti precedenti al 6 febbraio 2016, purché a tale data non sia maturato il giudicato penale: ciò in deroga parziale al principio di irretroattività della depenalizzazione, di cui all’articolo 1 della legge 689/1981.
Il secondo aspetto è quello relativo alla definizione del concetto di recidiva biennale, che – in base all’articolo 1, comma 2 - costituisce uno sbarramento alla depenalizzazione.


