La difficoltà economica dovuta alla separazione salva il padre che non versa l'assegno
No alla condanna se l'inadempimento riguarda i pochi mesi in cui il padre deve affrontare nuove spese, ad iniziare dall'affitto di una casa
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La difficoltà economica a ridosso della separazione, dovuta alle spese che questa comporta, ad iniziare dall'affitto di una casa, scrimina il padre che per qualche mese non versa l'assegno per il figlio minore. Un obbligo adempiuto sempre con regolarità prima e dopo il periodo economicamente complicato. La Cassazione ha così accolto il ricorso di un padre separato contro la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare decisa dalla Corte d'Appello, che aveva ribaltato l'assoluzione del primo grado.
L'impossibilità a versare l'assegno
Ad avviso della Corte territoriale, infatti, non era stata dimostrata, una impossibilità assoluta nel versare l'assegno. L'imputato aveva sì affrontato alcune spese, come il canone di locazione e altre necessarie ad avviare un'attività professionale, dopo la fuoriuscita dallo studio che condivideva con la moglie. Esborsi che avevano però indotto il giudice della separazione solo a ridurre l'assegno da 1000 euro a 700, ma non ad eliminare il mantenimento. Tra gli addebiti mossi al ricorrente la corte territoriale aveva messo anche l'elusione del provvedimento del giudice per non aver esercitato il diritto-dovere di visita ai figli per circa sei mesi. L'imputato – aveva sottolineato la Corte d'Appello, “trascurando l'esplicito “ammonimento” formulato dal giudice civile, che lo sollecitava a «seguire meglio i figli» - aveva omesso di frequentarli, non già per assicurare il perseguimento dell'interesse dei figli, ma solo perché condizionato dalla propria rigidità caratteriale e perché forse maggiormente interessato a coltivare le vicende che lo vedevano contrapposto alla moglie da cui si era separato”. Una sentenza che la Cassazione annulla con rinvio, trovando poco fondate entrambe le accuse.
Gli effetti della conflittualità con l'ex sui figli
Per quanto riguarda il mancato mantenimento in un periodo circoscritto, la Suprema corte bacchetta i giudici di secondo grado per non aver fornito una motivazione rafforzata, necessaria quando si ribalta un'assoluzione, a giustificazione del loro verdetto. Il fatto che il giudice della separazione non avesse eliminato l'assegno ma solo ridotto, non dimostra che il ricorrente era in grado di adempiere. “La motivazione della Corte di appello pecca, invero, di eccessivo schematismo e trascura di considerare quale fosse la contingente situazione economica del ricorrente - si legge nella sentenza - nei cinque mesi in cui egli non ha pagato l'esatta somma stabilita dal giudice. I giudici territoriali non hanno affrontato e sovvertito i rilievi valorizzati dal Tribunale per assolvere. Non hanno, ad esempio, considerato il segnale significativo di difficoltà economica dimostrato dall'esito infruttuoso di alcune procedure esecutive avviate dalla coniuge separata. Né dato un peso al fatto che appena gli è stato possibile l'imputato aveva ripreso i regolari versamenti. Per quanto riguarda la contestata elusione del provvedimento giudiziario in materia di disciplina dei rapporti con i figli, il Tribunale, con una decisione assolutoria che la Cassazione condivide, aveva dubitato dell' esistenza “dell'elemento psicologico del reato, ipotizzando che la mancata frequentazione dei figli minori potesse essere conseguenza non di una scelta dell'imputato, bensì dello scenario di estrema conflittualità con l'altro genitore”. Una guerra dei Rose's che aveva avuto delle ripercussioni sui minori, tanto che il padre percepiva una sorta di rifiuto dei figli a frequentarlo. In ogni caso precisa la Cassazione, il reato ipotizzabile non sarebbe elusione dei provvedimenti del giudice, che comporta una pena detentiva fino a tre anni, ma semmai violazioni degli obblighi di assistenza familiare con una tetto massimo di pena detentiva di un anno.
Il danno per l'assenza del padre
Che l'assenza del padre produca un ferita nella vita dei figli, forse destinata a non rimarginarsi mai, ne è convinta la Cassazione. Tanto da affermare (sentenza 6332/2026 ) che il vulnus per il danno non patrimoniale dovuto dal padre assente al figlio, può essere provato per presunzioni “semplici” . Perché la lesione da perdita della bigenitorialità è di per sé un fatto noto «dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse - si legge nella sentenza - da quelle di un bambino che possa godere della presenza e dell'assistenza materiale di entrambi i genitori».
Indicativo anche il parametro di riferimento per quantificare il danno: il pregiudizio va liquidato in base alle tabelle di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale.


