La confisca del mezzo per traffico di rifiuti non tocca il leasing
di Paola Ficco
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Il proprietario che dimostri di essere in buona fede può evitare la confisca di un veicolo utilizzato per un traffico illecito di rifiuti. Così le società di leasing e di noleggio vengono di fatto messe al riparo da un pesante rischio cui il Codice ambientale le aveva esposte. Lo ha eliminato la Cassazione, con un orientamento che si sta consolidando.
Il problema nasce dal fatto che l’articolo 260-bis, comma 4, del Dlgs 152/2006 prevede la confisca del «veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato» per il trasporto di rifiuti pericolosi, a meno che questi appartengano «non fittiziamente» a persona estranea al reato. Tale clausola di salvezza, però, non è prevista negli altri articoli del Codice che prevedono la confisca (259, comma 2, per la violazione degli articoli 256 e 258, comma 4, e 259, comma 1). Un disallineamento importante che danneggia tutti i proprietari terzi incolpevoli.
Il disallineamento è stato a più riprese colmato dalla Cassazione penale. E recentemente la Terza sezione (sentenza 25 luglio 2017, n. 36819), in tema di trasporto illecito di rifiuti, ha ricordato il principio di diritto secondo cui il terzo estraneo al reato che, qualificandosi proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l’onere di provare la propria buona fede. Cioè che non era a conoscenza dell’uso illecito del mezzo e che il reato non è collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.
Il principio, già affermato dalla Cassazione con sentenza 11 gennaio 2013, n. 1475, comporta che:
ai fini della sussistenza dell’estraneità al reato, il proprietario incolpevole non deve aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la due consumazione e l’impiego dei relativi profitti;


