La Cassazione torna sull'abuso dei contratti a termine per i docenti di religione
Ribaditi i principi già enunciati in diversi precedenti interventi. Decisione che difende il lavoro dei prof da chi vorrebbe immetterlo su un binario di precariato quasi costante
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Nuovo intervento della Corte di Cassazione sul tema della reiterazione dei contratti a termine del personale scolastico e, segnatamente, dei docenti di religione cattolica. La Corte di Appello di Venezia aveva infatti negato il risarcimento del danno ad alcuni docenti di religione destinatari di plurimi contratti a termine, rilevando che la legge 186/2003 prevedeva una dotazione organica inferiore al cd. “organico di fatto”, e quindi consentiva un utilizzo sistematico delle supplenze, in ragione del carattere facoltativo dell'insegnamento della religione e della conseguente variabilità non preventivabile del relativo fabbisogno. Tale circostanza, sarebbe stata idonea ad impedire il contrasto con la direttiva 99/70 CE, integrando una “ragione obiettiva” di ricorso sistematico al lavoro flessibile. Peraltro, secondo i Giudici veneti, i contratti avevano durata necessariamente annuale per espressa previsione del CCNL, ed erano rinnovati di anno in anno in permanenza del possesso del requisito della cd. idoneità diocesana, senza selezione da graduatoria, fruendo peraltro di scatti di anzianità che ne garantivano l'equiparazione economica ai docenti di ruolo.
Ribadito quanto già dichiarato
Chiamata nuovamente a pronunciarsi sul tema, con ordinanza del 10 aprile scorso, la Cassazione ha avuto modo di ribadire i principi già enunciati in diversi precedenti interventi a partire dal 2022. Secondo i Giudici di piazza Cavour, in particolare, nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre anni scolastici, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte queste ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno cosiddetto eurounitario.
Il carattere facolattivo
La Cassazione ha quindi escluso, che l'abuso possa essere impedito dal mero carattere facoltativo dell'insegnamento della religione e dalla conseguente variabilità non preventivabile del fabbisogno; né dalla mera astratta possibilità che qualcuno degli incarichi conferiti abbia potuto trovare giustificazione nella sussistenza di esigenze realmente temporanee, che rileva solo se ed in quanto sia puntualmente allegata e provata dall'Amministrazione.
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