L’inidoneità del servizio mensa va sempre dimostrata
Il ricorso è stato rigettato dai giudici della Suprema corte perché aveva a oggetto un atto amministrativo
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I punti chiave
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Nella vicenda affrontata dalla Cassazione (con ordinanza n.4559/2025) la Corte d’appello di Venezia aveva riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto degli originari ricorrenti – alcuni insegnanti della scuola dell’infanzia in servizio presso un istituto comprensivo - alla fruizione di un pasto completo se in servizio durante la refezione scolastica degli alunni e aveva condannatol’allora Miur (oggi Mim) l’istituto comprensivo e il Comune, ciascuno per quanto di competenza, a somministrare un pasto composto da primo e secondo piatto, contorno, frutta e pane.
Il principio
Secondo la Corte distrettuale gli appellati non avevano specificamente allegato e dimostrato che il servizio mensa offerto non era idoneo a soddisfare l’esigenza assistenziale per la quale lo stesso era stato istituito, ossia a garantire il benessere psicofisico del personale impegnato nel servizio di refezione: i lavoratori si erano invece limitati a far leva sulla circostanza che il pasto non era completo in mancanza di somministrazione della “seconda portata”, osservando che il Comune aveva organizzato il servizio nei limiti dei fondi disponibili erogati dal ministero. Dal che gli interessati si rivolgevano alla Corte di Cassazione.
La motivazione
Ebbene la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso addirittura inammissibile. La critica, al di là della formulazione, era sostanzialmente incentrata sull’asserita violazione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica approvate nel 2010 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni. Si denunciava la violazione di un atto amministrativo (o di indirizzo politico) che non rientra fra quelli di normazione primaria o secondaria rispetto ai quali è consentita la denuncia di violazione di norme di diritto nel giudizio di cassazione. Per altro verso il “contributo” finanziario previsto, in quanto tale, non deve coprire necessariamente tutti i costi del servizio mensa che il Comune è tenuto a istituire in modo comunque adeguato allo scopo.
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