Fino ad oggi, il regime delle vendite a distanza è stato disciplinato dall’articolo 40, commi 3 e 4, Dpr 331/1993 riguardo l’ipotesi di beni spediti/trasportati in Italia dal cedente o per suo conto da altro Stato membro, e dall’articolo41, comma 1, lettera b) dello stesso Dpr nel caso in cui il cedente italiano invia i beni in un altro Stato Ue a soggetti non passivi d’imposta. L’operazione, in entrambi i casi, è imponibile nel Paese membro di destinazione dei beni se l’ammontare complessivo delle vendite effettuate in quel determinato Paese superi, nell’anno solare precedente e quello in corso, la soglia di 100.000 euro o l’eventuale minore importo stabilito dal medesimo Paese d’arrivo. Ad esempio, se un’impresa francese cede un bene ad un consumatore italiano, la cessione è imponibile in Italia se il suo volume di vendita nel nostro Paese superi la soglia di 35.000 euro su base annua.
Viceversa, se il cedente è italiano, la cessione rileva nello Stato del consumatore qualora l’ammontare complessivo delle vendite effettuate nello Stato di arrivo della merce sia maggiore a 100.000 euro o al diverso minore importo se previsto dal medesimo Stato (per la Francia, ad esempio, è di 35.000 euro). In realtà, anche al di sotto delle soglie, il cedente può, in entrambi i casi, optare per la tassazione nel Paese di destinazione. È evidente l’aspetto negativo di siffatto regime, ossia la necessità del fornitore di identificarsi in tutti gli Stati in cui i beni sono destinati.
Il regime in vigore dal 2021, modificando l’articolo 369-bis della Direttiva 2006/112/Ce, sarà diretto a superare queste difficoltà, accentrando gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’Iva in un unico Paese membro. In sostanza, attraverso il Moss il cedente potrà versare l’imposta nel proprio Paese, indipendentemente dal luogo in cui il bene è destinato. Sempre in linea alle esigenze di semplificazione, le soglie di non imponibilità nel Paese di destinazione non dipenderanno più dalla volontà degli Stati membri; sarà infatti fissato un unico limite di 10.000 euro , al di sotto del quale le vendite saranno rilevanti nel Paese di origine.