L’Euribor manipolato va verso le Sezioni Unite
La Procura generale della Cassazione ha proposto la questione alla Presidente della Prima sezione per l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite
di Federica Pezzatti
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Anche la questione dell’Euribor manipolato potrebbe avviarsi ad essere valutata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Un copione che ricorda la vicenda dell’ammortamento alla francese che aveva illuso molti consumatori sulla possibilità di chiedere il ricalcolo degli interessi pagati in base a tale parametro quando non esplicitato contrattualmente.
Ma torniamo alla manipolazione. Dopo l’udienza pubblica dello scorso 27 marzo 2024, la Procura generale della Cassazione ha proposto la questione alla Presidente della Prima sezione della Suprema Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della vicenda riguardante gli effetti della manipolazione dell’Euribor sui contratti mutuo, leasing, finanziamenti aventi come parametro l’indice in questione.
L’ordinanza del dicembre 2023
Il tutto nasce da una decisione della terza sezione della Cassazione che, il 13 dicembre 2023 (con ordinanza n. 34.889), aveva affermato il principio secondo cui, limitatamente al periodo per il quale si è accertata la manipolazione del tasso Euribor (tra settembre 2005 e il maggio 2008), deve ritenersi nulla la previsione contrattuale che prevede la determinazione del tasso d’interesse in misura variabile con parametrizzazione al tasso Euribor.
Alla base del dispositivo c’è l’assunto che l’accertamento di comportamento anticoncorrenziale del 2013 ad opera dalla Commissione europea va considerata prova privilegiata, a supporto della domanda volta alla richiesta di nullità dei tassi “manipolati”.Secondo la Procura generale, la decisione della Commissione richiamata dall’Ordinanza di dicembre, non chiarisce se le pratiche anticoncorrenziali abbiano avuto il loro effetto sul valore dell’Euribor.
La decisione della Commissione europea vale quindi come prova privilegiata delle condotte illecite, e peraltro con esclusivo riferimento alle banche coinvolte, come risulta evidente dalla decisione della Commissione europea laddove si specifica che «la decisione non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie». Secondo la Procura generale è difficile, sostenere la nullità dei tassi che hanno come riferimento l’Euribor, in particolare per le banche fuori dal cartello anticoncorrenziale formato esclusivamente da banche estere.
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