L’etilometro non revisionato rende sempre nullo il test
La tutela della sicurezza stradale va conciliata con la ragionevolezza
di Maurizio Caprino
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Ora non ci sono più dubbi: se l’etilometro non è stato sottoposto alla revisione periodica, le misurazioni effettuate non sono valide. Quindi la difesa non deve più dimostrare eventuali malfunzionamenti dell’apparecchio, cosa quasi sempre impossibile. Una svolta nella giurisprudenza penale, impressa dalla Quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 38618 depositata ieri.
Finora, invece, questo principio valeva solo in campo civile. Cioè, in sostanza, quando il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi/litro: è la fascia di violazione meno grave, punita con sanzioni amministrative e non penali.
Il principio era stato adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale 113/2015, che aveva imposto l’obbligo di taratura per i misuratori di velocità, non previsto espressamente né dal Codice della strada né da altre norme. In materia di alcol, nonostante l’articolo 379 del Regolamento di esecuzione del Codice imponesse «verifiche di prova» periodiche, aveva sempre prevalso il principio secondo cui spettava al trasgressore dimostrare l’esistenza di vizi dell’apparecchio, anche quando non era revisionato.
In sostanza, la Consulta aveva recepito nel più alto livello della giurisprudenza una verità tecnica ormai acquisita: «qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni...dovute ad invecchiamento...e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, mutamenti della tensione di alimentazione». È per questo che serve una verifica periodica e appare irragionevole e contraddittorio imporre all’interessato di fornire una prova del vizio dell’apparecchio.
La Cassazione civile si era adeguata alla Consulta (si veda, per esempio, l’ordinanza 1921/2019), quella penale non ancora.


