Sicurezza informatica

L’era della cybersecurity per imprese e Pa: dal 28 febbraio nuovi obblighi (e pesanti sanzioni)

Entro questa data i soggetti interessati dovranno completare la registrazione o l’aggiornamento delle informazioni richieste sulla piattaforma digitale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

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2' di lettura

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Per imprese e pubbliche amministrazioni inizia una nuova fase della cybersecurity, con nuovi adempimenti, ruoli e responsabilità – personali e aziendali – e nuove sanzioni collegate alla direttiva europea Nis2.

Registrazione sul portale Acn entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio, i soggetti «essenziali» - imprese che operano in settori altamente critici come energia, trasporti, sanità, settore bancario, gestione delle risorse idriche e infrastrutture digitali – e i soggetti definiti dalla legge «importanti» cioè rilevanti per la sicurezza nazionale (produzione alimentare, servizi postali e corrieri, piattaforme di social network) devono completare la registrazione o l’aggiornamento delle informazioni richieste sulla piattaforma digitale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

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Altri adempimenti

Gli altri adempimenti previsti dal Decreto legislativo 138/2024, entrato in vigore il 18 ottobre 2024 e che recepisce la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, Network and information security directive 2 (NIS2) dell’Unione europea riguardano in primo luogo l’adozione di un modello organizzativo di gestione della cybersecurity che include procedure per la segnalazione tempestiva di incidenti di sicurezza e l’adozione di misure di sicurezza proporzionate al rischio specifico.

L’agenzia per la cybersecurity svolgerà attività di monitoraggio e vigilanza, effettuando verifiche e ispezioni per assicurarsi che i soggetti obbligati rispettino le misure di sicurezza e gli obblighi di notificazione.

Il responsabile per la cybersecurity

Ogni impresa deve nominare un responsabile per la sicurezza informatica con competenze specifiche in materia di cybersicurezza, e dovrà inoltre formare i dipendenti in modo da poter individuare e comprendere i rischi informatici, le best practice e l’impatto delle minacce sull’azienda.

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Le (pesanti) sanzioni personali e aziendali

Le sanzioni per inosservanza degli obblighi previsti dal Decreto NIS 2 sono proporzionate alla gravità della violazione e variano in base alla natura e alla dimensione dell’organizzazione coinvolta. Le organizzazioni «essenziali» sono soggette a sanzioni fino a 10 milioni di euro o a un massimo di almeno il 2 % del fatturato mondiale annuo. Le organizzazioni «importanti» rischiano invece sanzioni fino a 7 milioni di euro o di almeno l’1,4% del fatturato mondiale annuo.

Gli organismi di vigilanza 231 delle imprese devono assicurarsi che le aziende rispettino gli obblighi previsti dal Decreto di recepimento della Direttiva NIS 2. Sempre nell’ottica di aumentare la partecipazione dei vertici aziendali alle tematiche della cybersicurezza, è stata prevista anche una responsabilità personale dell’organo di amministrazione per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto di recepimento.

Al di là delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui può essere destinatario l’ente, per la NIS2 l’Autorità competente può imporre sanzioni di natura interdittiva come il divieto temporaneo di svolgere funzioni dirigenziali all’interno dell’ente per l’amministratore delegato o il rappresentante legale.


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