L’avviso al conducente si può dimostrare anche con un verbale successivo
Secondo la Cassazione per provare il contrario occorre la querela di falso
di Marisa Marraffino
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In caso d’incidente, l’annotazione contenuta nel verbale di elezione di domicilio in cui gli agenti attestano di aver avvisato il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore prima di effettuare il prelievo del sangue ha valore di prova privilegiata. Quindi, anche se il verbale viene redatto dopo il prelievo, vale ad attestare che l’avvertimento è stato dato. E, per contestarne la veridicità, il conducente dovrebbe avviare la procedura di querela di falso, giudizio nel quale peserebbero eventuali testimoni.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 19138 depositata lo scorso 16 maggio, che torna sulla questione della validità degli avvisi dati ai conducenti dagli operatori prima di sottoporli a prelievo ematico.
Se è vero che in tema di guida in stato di ebbrezza la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina la nullità dell’accertamento stesso, d’altro canto in sede processuale può diventare difficile, se non impossibile, fornire la prova del mancato avvertimento.
Nel caso arrivato davanti alla Cassazione, un automobilista, che aveva causato un incidente stradale, contestava il fatto che gli agenti, prima che venisse sottoposto a prelievi ematici in ospedale, gli avessero fornito gli avvertimenti di legge.
In primo grado neppure l’agente, sentito come testimone, ricordava di averlo avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.



