L’assegno al nucleo rimane ma solo per situazioni residuali
L’assegno unico per i nuclei con figli, in vigore dal 1° marzo, ha sostituito una serie di altre prestazioni economiche, tra le quali gli Assegni per il nucleo familiare (Anf)
di Barbara Massara
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In assenza di figli per i quali spetta l’assegno unico universale, potranno comunque essere richiesti gli assegni per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo in possesso dei requisiti di legge.
Lo ha chiarito l’Inps nella circolare 34/2022 del 28 febbraio 2022, in cui sono spiegati gli effetti dell’introduzione dell’assegno unico universale previsto dal Dlgs 230/2021 sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) di cui al Dl 69/1988 e degli assegni familiari di cui al Dpr 797/1955.
La nuova misura di sostegno economico ai nuclei con figli, in vigore dal 1° marzo ha sostituito una serie di altre prestazioni economiche, tra le quali gli Anf in favore dei nuclei con figli o dei nuclei orfanili.
Nuclei con figli, prestazioni bloccate d’ufficio
Ne consegue che dal 1° marzo potranno essere presentate richieste di Anf (per periodi decorrenti dallo stesso mese) esclusivamente per i nuclei familiari senza figli, mentre dalla medesima decorrenza saranno bloccate d’ufficio le prestazioni relative a domande già presentate per nuclei con almeno un figlio minore o maggiorenne inabile.
In modo più puntuale l’Inps chiarisce che la prestazione degli Anf sarà preclusa solo ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio che dà diritto al nuovo assegno unico universale in base all’articolo 2 del Dlgs 230/2021. Laddove, invece, nel nucleo siano presenti figli esclusi dal campo di applicazione dell’assegno unico universale (ossia di età pari o superiore a 21 anni se non disabile, o maggiorenne senza i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 230/2021), la prestazione degli Anf potrà essere richiesta in via residuale per gli altri componenti del nucleo (coniugi, fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti).







