Iva per le autoscuole non retroattiva, ma crescono i dubbi
di Maurizio Caprino
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L’Iva sui corsi di scuola guida si applicherà davvero solo a partire dal prossimo anno, come sembrava da una prima lettura? O sarà recuperata in modo retroattivo come ha già iniziato a fare da circa un mese l’agenzia delle Entrate? Il decreto fiscale, più che dare una risposta, ha rilanciato l’interrogativo. Che potrebbe avere una risposta già oggi: alle 14,45 alla Camera, davanti alle commissioni Finanze e Trasporti, è in programma l’audizione informale di alcuni rappresentanti dell’agenzia delle Entrate proprio sulla vicenda dell’assoggettamento dei corsi di scuola guida all’Iva.
Questo trattamento è stato imposto dalla Corte Ue, con la sentenza del 14 marzo sulla causa C-449/17. Che, come tutte le pronunce della Corte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 settembre), ha valore retroattivo. Per questo, i rappresentanti di categoria hanno chiesto una norma nazionale che invece introducesse l’Iva sulla loro attività solo per il futuro e all’Agenzia hanno lavorato su questa ipotesi.
Ma l’articolo 32, comma 3 del decreto fiscale (Dl 124/2019) stabilisce che «sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza». Che cosa s’intende per «comportamenti difformi»?
Il comma 2 dello stesso articolo, sostanzialmente, dispone l’assoggettamento a Iva dei corsi per le patenti B e C1, a partire dal prossimo 1° gennaio (comma 5). Quindi, la difformità parrebbe essere quella posta in essere da chi non ha assoggettato la propria attività all’imposta. Ma la fine del comma 3 dice «per effetto della sentenza» e non «rispetto alla sentenza». Ciò autorizza a pensare che la difformità sia quella di chi ha già applicato l’Iva dopo la sentenza, senza aspettare il 1° gennaio 2020.
Questa possibile interpretazione alternativa non è così inverosimile come potrebbe apparire: nel dossier che ora accompagna il Dl nella sua prima fase di conversione in legge (atto Camera n. 2220), a pagina 102, si invita a valutare «l’opportunità di chiarire...se siano stati fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che hanno assoggettato a Iva le prestazioni delle scuole guida ovvero, al contrario, se siano fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che non hanno assoggettato le prestazioni».


